Art. 2 - la societa' ha per oggetto esclusivo: - lo svolgimento dell'attivita' agricola di cui all'art. 2135 del codice civile ed, in particolare, essa potra' svolgere l'attivita' di gestione, conduzione e coltivazione di terreni agricoli e l'attivita' di allevamento di animali. Essa inoltre puo' effettuare, nel rispetto dei limiti fissati dall'art. 2135 c. C. , attivita' di trasformazione, commercializzazione, manipolazione, conservazione e valorizzazione dei prodotti agricoli ottenuti in prevalenza dalla coltivazione dei fondi gestiti, dall'allevamento di animali, nonche' l'agriturismo e la produzione e cessione di energia elettrica e calorica da fonti rinnovabili. Per il raggiungimento dei predetti scopi, la societa' puo' acquisire, a qualunque titolo, fondi rustici o altre strutture e beni, funzionali all'attivita' esclusiva agricola esercitata e compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie (ivi compreso il rilascio di garanzie reali o personali) ritenute necessarie ed utili allo scopo esclusivo agricolo. Essa puo', inoltre, assumere partecipazioni in consorzi, associazioni e cooperative che a loro volta hanno per oggetto sociale l'esercizio esclusivo d'attivita' agricola ex art. 2135 c. C. Sono espressamente escluse tutte quelle attivita' per il cui esercizio siano dall'ordinamento previste particolari forme o strutture societarie e, segnatamente, con l'ulteriore espressa esclusione: - delle attivita' finanziarie "nei confronti del pubblico" e comunque nel pieno rispetto della disciplina e dei limiti posti dal testo unico bancario e dal d. M. 17 febbraio 2009 n. 29 e - delle attivita' riservate: - agli intermediari finanziari ex art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed - alle societa' di intermediazione mobiliare di cui al d. Lgs. 24 febbraio 1998 n. 58, nonche' ai mediatori di cui alla l. 3 febbraio 1989 n. 39 ed, in genere tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
Parole chiave
Agricoltura
Testo unico delle disposizioni in materia di intermediazione finanziaria