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La societa' ha per oggetto sociale l'esercizio di attivita' immobiliare in genere, e cioe' acquistare, alienare, permutare, costruire, affittare, locare beni immobili aventi qualsiasi destinazione, e cioe', senza tuttavia che la presente elencazione possa in alcun modo essere ritenuta tassativa, agricola, abitativa, commerciale, direzionale, industriale, turistica, alberghiera e sportiva. Per il conseguimento del proprio oggetto la societa' potra' procedere alla definizione di convenzioni concernenti lottizzazioni e urbanizzazioni. Potra' inoltre eseguire o affidare a terzi progettazioni, costruzioni, trasformazioni e ristrutturazioni di immobili aventi qualsiasi destinazione. La societa' potra' infine compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, industriali, immobiliari e mobiliari connesse, necessarie, utili od opportune per il raggiungimento dell'oggetto sociale, senza restrizione alcuna se non quelle previste dalla legge, come, a titolo meramente esemplificativo e senza pretesa alcuna di completezza, assumere e concedere finanziamenti, acquistare, vendere e permutare titoli di qualsiasi specie, rilasciare fideiussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie immobiliari o reali, anche a favore di terzi, contrarre mutui fondiari, ipotecari e cambiari, assumere, sia direttamente che indirettamente, a scopo di investimento e non di collocamento, interessenze o partecipazioni in societa' od imprese, costituite e costituende, alle quali potra' anche accordare finanziamenti. In relazione a motivate esigenze di gestione ed a seguito di espressa richiesta da parte dell'organo amministrativo, i soci possessori di una quota di capitale sociale superiore al 2% (due per cento) e facenti parte della societa' da almeno tre mesi, potranno effettuare finanziamenti a favore della societa', anche non onerosi e improduttivi di interessi di sorta. Detti finanziamenti, ove non fosse diversamente disposto in modo esplicito, si intendono infruttiferi. Il rimborso potra' avvenire anche senza alcuna formalita', a seguito di semplice iniziativa da parte dell'organo amministrativo, che vi provvedera' in relazione alle disponibilita' esistenti nelle casse sociali. I finanziamenti con diritto alla restituzione della somma versata possono essere effettuati dai soci anche non in proporzione alle rispettive quote di partecipazione al capitale sociale. Sono espressamente esclusi l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 1 della legge n. 1/91, e lo svolgimento in via prevalente delle operazioni finanziarie previste dall'articolo 4 del dl n. 143/91 convertito in legge n. 197/91, restando peraltro comunque esclusa ai sensi dell'articolo 6, comma 2-bis, della citata legge n. 197/91 l'attivita' di locazione finanziaria.
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