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Rappresentanza della societa' art. 42) l'amministratore unico o gli amministratori hanno la rappresentanza generale della societa'. Quando gli amministratori costituiscono il consiglio di amministrazione, la rappresentanza generale della societa' spetta al presidente ed agli amministratori delegati, se nominati. In caso di amministrazione affidata a piu' persone che non costituiscono il consiglio di amministrazione, a ciascuno degli amministratori cosi' nominati spetta la rappresentanza generale della societa'; l'esercizio di tale potere in via disgiuntiva o congiuntiva e' determinato in capo ai singoli amministratori secondo le modalita' fissate dalla deliberazione di nomina. In caso di omessa determinazione, l'esercizio del potere di rappresentanza si intende congiunto. Gli amministratori possono nominare institori o procuratori per singoli, determinati atti o categorie di atti. In ogni caso, quando la rappresentanza della societa' e' conferita ad un soggetto che non sia amministratore, l'attribuzione del potere di rappresentanza e' regolata dalle norme del codice civile in tema di procura. Poteri di gestione art. 43) all'amministratore unico, agli amministratori o al consiglio di amministrazione competono tutti i poteri per la gestione ordinaria e straordinaria della societa', ad eccezione di quelli che la legge o lo statuto sociale riservano alla competenza inderogabile dei soci. Il consiglio di amministrazione, nei limiti previsti dall'art. 2381 del codice civile, puo' delegare le proprie attribuzioni in materia gestionale in tutto o in parte ad uno o piu' singoli amministratori, eventualmente attribuendo loro il titolo di "amministratore delegato" ai fini della rappresentanza generale della societa'. Quando l'amministrazione e' affidata a piu' persone che non costituiscono consiglio, la delibera di nomina stabilisce se i poteri di gestione ordinaria e straordinaria spettano agli amministratori in via disgiunta o congiunta a tutti gli amministratori, oppure in via disgiunta per alcuni atti e congiunta per gli altri. Quando l'amministrazione e' affidata disgiuntamente a piu' persone, ciascun amministratore ha diritto di opporsi all'esecuzione da parte di altri amministratori di atti di gestione, prima che siano compiuti. In tal caso la decisione sul compimento dell'atto e' rimessa alla decisione dei soci che rappresentino la maggioranza del capitale sociale.
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