La societa' non ha fine di lucro ed ha lo scopo di costituire una struttura organizzativa comune per facilitare gli scopi mutualistici delle cooperative consorziate, mediante l'esercizio in comune di attivita' economiche. La societa' e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. Al fine della qualificazione di societa' cooperativa a mutualita' prevalente, ai sensi dell'art. 2512 c. C. , la societa': (a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; (b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; (c) non potra' distribuire riserve fra i soci cooperatori; (d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della societa', l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale e i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. Gli amministratori e i sindaci documenteranno la condizione di prevalenza di cui all'art. 2512 c. C. Nella nota integrativa al bilancio, evidenziando contabilmente i parametri di cui all'art. 2513 c. C. . La societa' puo' operare anche con terzi. La cooperativa puo' aderire ad organismi economici o sindacali che si propongono iniziative mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro e di servizi. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dall'organo d'amministrazione. La societa' aderisce alla lega delle cooperative e potra' aderire agli organismi di rappresentanza del movimento cooperativo e delle sue associazioni periferiche, provinciali e regionali nella cui circoscrizione ha la propria sede sociale. La societa', nel perseguimento dello scopo consortile, ha ad oggetto: a) stipulare con enti pubblici e con privati contratti di appalto, somministrazione di servizi, o con altri contratti e convenzioni aventi per oggetto prestazioni da affidare alle imprese aderenti ai fini della loro esecuzione nelle seguenti specificita': 1) custodia e ricovero di autoveicoli in posteggi ottenuti in gestione da enti pubblici o privati, in aree aperte o chiuse, interrati o in silos; 2) esercire servizio di rifornimento, manutenzione, riparazione e lavaggio di autoveicoli; 3) svolgere lavori di manutenzione e pulizie in genere e conduzione degli impianti; b) istituire, acquistare, edificare o gestire a qualunque titolo, strutture, magazzini, attrezzature, impianti atti al conseguimento dello scopo sociale o per agevolare l'attivita' delle consorziate; c) promuovere studi e ricerche al fine di acquisire dati e informazioni per una migliore conoscenza delle caratteristiche del mercato in cui operano i soci, onde favorire la loro migliore organizzazione produttiva, l'incremento del livello qualitativo delle loro prestazioni e l'acquisizione di una nuova clientela; d) promuovere e predisporre l'elaborazione di progetti e programmi settoriali ed intersettoriali di sviluppo commerciale; e) assistere i soci nell'esercizio della loro attivita', organizzando opportune forme di aggiornamento, formazione per favorire la piu' alta qualificazione degli operatori, nonche' la imprenditorialita' e managerialita' delle gestioni aziendali; f) reperire, acquistare gli arredi, accessori, macchine o in genere gli strumenti necessari per lo svolgimento dell'attivita' delle consorziate. La societa', in via non prevalente bensi' strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili, potra' prestare garanzie personali e reali anche a favori di terzi, potra' assumere partecipazioni ed interessenze in altre imprese, societa', consorzi, costituite o da costituirsi. E' comunque escluso lo svolgimento nei confronti del pubblico di qualunque attivita' qualificata dalla legge come finanziaria. La societa' puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/1992 e successive modificazioni. La societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalle vigenti disposizioni di legge e regolamentari (nonche' dei regolamenti interni). La societa', nei limiti e con le modalita' di legge, puo' emettere strumenti finanziari. L'assemblea straordinaria, in sede di emissione, modifichera' lo statuto prevedendo i diritti attribuiti a detti strumenti e le eventuali condizioni cui e' sottoposto il trasferimento.