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3. 1 - la societa' ha finalita' consortile. Essa agisce, quindi, in nome proprio ma per conto e nell'interesse dei soci ed in ragione dell'interesse condiviso dai soci consorziati, e si propone di: promuovere lo sviluppo e la razionalizzazione dei servizi offerti alle singole imprese dai soci; ottenere la riduzione dei costi di produzione nonche' la semplificazione della gestione attraverso l'esternalizzazione dei servizi. 3. 2 - al fine di realizzare, nei rapporti fra i soci, l'oggetto della societa' consortile qui costituita, gli organi sociali dovranno creare un'organizzazione aziendale, volta a svolgere, per conto delle societa' consorziate, i seguenti servizi: - esecuzione di attivita' di pulizia e disinfestazione; - manutenzione di beni immobili e beni mobili durevoli nonche' di ogni altro bene strumentale; - svolgimento di attivita' strumentali di servizio a quelle sanitarie; - reception e guardiania; - attivita' relative all ottenimento delle autorizzazioni necessarie allo svolgimento delle attivita', alla elaborazione ed al mantenimento dei criteri e delle procedure inerenti la qualita' e l accreditamento delle strutture; - attivita' di trasporto e spostamento di attrezzature e persone, previo ottenimento delle necessarie autorizzazioni; - ogni altra attivita' atta al conseguimento dell oggetto sociale. La societa' potra', pertanto, nell'ambito dell'oggetto sociale, instaurare, intrattenere e risolvere con enti pubblici e privati, con terzi in genere e con i propri soci tutti, i rapporti giuridici che ritenga necessari, compiendo tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, commerciali e finanziarie, nonche' ogni altra operazione di qualsivoglia natura che sia ritenuta dagli organi sociali necessaria ed opportuna per il conseguimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie anche a favore di terzi. In considerazione del proprio oggetto di natura consortile, la societa' non ha scopo di lucro. 3. 3 - sono comunque escluse dall'oggetto sociale le attivita' riservate agli intermediari finanziari di cui al decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, le attivita' professionali protette di cui alla legge 23 novembre 1939 n. 1815 e loro modifiche, integrazioni e sostituzioni e, comunque, tutte le attivita' che per legge sono riservate a soggetti muniti di particolari requisiti non posseduti dalla societa'.
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