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La cooperativa non ha scopo di lucro. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con i terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma, consentita dalla legislazione vigente, compreso il rapporto di associazione in partecipazione, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. La cooperativa puo' aderire a gruppi cooperativi paritetici, nonche' alle associazioni provinciali regionali e nazionali di rappresentanza, di tutela, di assistenza e di revisione della cooperazione. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. Possono essere redatti regolamenti che determinino i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra cooperativa e soci con particolare riferimento alla tipologia dei rapporti di lavoro che verranno attuati con i soci lavoratori e comunque nel rispetto dell'art. 6 della legge 142/2001 e successive modifiche ed integrazioni. Tali regolamenti, predisposti dagli amministratori, devono essere approvati dall'assemblea con le maggioranze previste per le assemblee aventi ad oggetto modificazioni dell'atto costitutivo. Articolo 3 considerato lo scopo mutualistico, cosi' come definito all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi: lo svolgimento dell'attivita' di gestione di: a. La gestione di snackbar, tavole calde, laboratori di pizza al taglio, ristoranti, mense, buffet, bar con somministrazione al pubblico di alcoolici e superalcoolici, enoteche, birrerie, rosticcerie, laboratori di gelateria, laboratori di pasticceria, drogherie, esercizi di gastronomia; rivendita di articoli per fumatori; b. La somministrazione di generi alimentari e di bevande anche alcooliche, la fornitura di pasti e vivande di qualsiasi tipo e genere, anche precotti e surgelati; c. Servizi di catering, servizi vari di intrattenimento e di accoglienza anche presso terzi; d. La gestione di pubblici esercizi quali ristoranti, alberghi, tavole calde, bar e discoteche, ludoteche; e. La gestione di giochi leciti e di concorsi a pronostici e relative ricevitorie nel rispetto della legislazione in vigore; f. L'organizzazione di feste ed eventi di ogni genere. La societa' potra' svolgere, inoltre, ogni e qualsiasi attivita' complementare, affine o comunque connessa con le precedenti. Potra' in particolare compiere, per il raggiungimento dello scopo sociale, nel rispetto della legislazione vigente, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, ritenute necessarie o utili, e potra' assumere sia direttamente che indirettamente interessenze e partecipazioni in altre societa' e imprese aventi scopo analogo o affine o connesso al proprio, ma sempre che non ne risulti modificato l'oggetto sociale.
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