la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio delle attivita' di cui all'articolo 2135 del codice civile e quelle connesse secondo la vigente e la futura legislazione. La societa' in relazione all'oggetto suddetto, potra' inoltre compiere qualsiasi operazione commerciale, mobiliare od immobiliare, finanziaria, non nei confronti del pubblico, che fosse ritenuta necessaria od utile al raggiungimento dello scopo sociale, ivi compreso il rilascio di garanzie in genere e fideiussioni, non nei confronti del pubblico, a favore proprio e di terzi. In particolare, unicamente al fine di realizzare l'oggetto principale, la societa' potra' assumere partecipazioni e prendere interessenze, non nei confronti del pubblico, in altre societa' aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. E' comunque escluso lo svolgimento di attivita' che risultino riservate e/o vietate secondo la vigente e futura legislazione.