Scopo - oggetto art. 3 (scopo mutualistico) 3. 1 la cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha per scopo quello di ottenere tramite la gestione in forma associata continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci. 3. 2 la cooperativa puo' operare anche con terzi non soci e, quindi, puo' svolgere la propria attivita' anche avvalendosi delle prestazioni lavorative di terzi. 3. 3 a norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente, con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Si fa espresso riferimento e rinvio alla suddetta legge 142/2001 e alle tutele in essa contenute per la completa regolamentazione dei menzionati rapporti di lavoro. Art. 4 (oggetto sociale) 4. 1 considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto: a) ristorazione con somministrazione, pizzeria, paninoteca, piadineria, preparazione cibi da asporto; gelateria, tavola calda, bar, pub, birreria, enoteca, discoteca, rosticceria, tabaccherie; b) gestione di stabilimenti balneari; affitto e noleggio di ombrelloni, sedie sdraio, palme, tende, biciclette, canoe pattini, pedalo', moto d'acqua e di tutto quanto inerente agli sport ed alle attivita' acquatiche; c) gestione di alberghi ed hotel; d) gestione di centri sportivi, centri benessere/estetici, fitness, gestione impianti sportivi comprese le piscine; e) ludoteca, proiezioni all'aperto, sala giochi anche elettronici; f) organizzazione di fiere, congressi, eventi musicali e culturali, ecc. ; g) attivita' ricreative, animazione, baby-sitting; dog-sitting; h) l'attivita' di commercio all'ingrosso e al dettaglio di ogni tipo di prodotto, alimentare e non alimentare, compresi i generi di monopolio; i) l'attivita' di trasporto in proprio e per conto terzi di merci; l) l'espletamento di contratti di agenzia e la rappresentanza commerciale. Per il conseguimento dello scopo sociale e delle proprie finalita' generali, la societa' cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa e/o affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziarie, necessarie e/o utili alla realizzazione degli scopi sociali. Sono tassativamente escluse tutte le attivita' di cui alla l. 05. 07. 1991 n. 197, al d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e al d. Lgs. 24. 02. 1998 n. 58 e cio' sia direttamente sia attraverso societa' partecipate. 2. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 3. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale 4. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 septies c. C.