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La societa' ha per oggetto in via esclusiva, nel rispetto della normativa di cui alla legge n. 39 del 3 febbraio 1989 e n. 57 del 5 marzo 2001, lo svolgimento dell'attivita' di mediazione nel settore immobiliare e nel settore aziendale, consistente nel mettere in relazione, in posizione di indipendenza rispet-to agli interessi anche dietro conferimento di mandati a tito-lo oneroso, due o piu' parti, al fine del conseguimento della conclusione, tra le stesse, di un contratto avente ad oggetto costituzione o trasferimento di diritti (reali o personali) relativi a beni immobili di ogni tipo e/o aziende di ogni ti-po. Allo scopo ed in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale, e comunque in via non prevalente, la so-cieta' potra', altresi', compiere, sia in italia che all'estero, qualsiasi operazione immobiliare, industriale, finanziaria e mobiliare ritenuta necessaria ed anche solo opportuna, come a titolo meramente esemplificativo: acquistare, vendere, permu-tare e ristrutturare, prendere e dare (purche' non in forma di leasing attivo) in locazione immobili; assumere in affitto aziende o rami d'azienda; contrarre mutui attivi e passivi, anche ipotecari; emettere, scontare, girare e avallare cambia-li; fare ed accettare donazioni; assumere mandati di agenzia e di rappresentanza commerciale relativamente ai servizi e pro-dotti sopra elencati, con o senza deposito, fatta eccezione per le attivita' riservate e/o protette, quali, esemplificati-vamente e non esaustivamente, quelle della mediazione finan-ziaria, creditizia ed immobiliare; prestare fideiussioni e ga-ranzie personali o reali nonche' assumere direttamente interes-senze e partecipazioni in altre imprese o societa', il tutto a scopo di investimento e non di collocamento e comunque non nei confronti del pubblico, e purche' siano rispettati i limiti di cui all'art. 2361 c. C. ; procedere a concentrazioni, fusioni, scissioni e incorporazioni. Le attivita' strumentali di cui al comma precedente saranno svolte comunque nel rispetto delle vigenti leggi in materia ed in misura tale da non snaturare l'oggetto principale di cui al primo comma del presente articolo, escludendo: l'attivita' ri-servata a professionisti iscritti nei relativi albi nel ri-spetto delle norme di cui alla legge n. 1815 del 1939 come mo-dificata con legge 4 agosto 2006 n. 248, e sue successive mo-difiche o integrazioni, la raccolta del risparmio; l'esercizio del credito, l'intermediazione finanziaria ed il collocamento di titoli sul mercato mobiliare, nonche' escludendo tutte le attivita' di cui al d. L. Vo 24 febbraio 1998 n. 58 (testo unico delle leggi in materia di intermediazione finanziaria) e di cui alla legge 3 febbraio 1989, n. 89 e successive modifiche ed integrazioni, e comunque, in generale, escludendosi tutte le attivita' comunque riservate ad iscritti in appositi albi o comunque riservate o protette per legge.
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