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Il consorzio e' costituito al fine di disciplinare e organizzare lo svolgimento delle attivita' di impresa delle consorziate nei settori della progettazione, installazione, manutenzione e interventi di ristrutturazione parziale e totale di immobili di civile abitazione (rifacimento di pavimentazione, pareti e facciate, lavori di carpenteria e muratura in genere, pulitura, pittura, installazione di controsoffitti ed opere in carton-gesso, manutenzione ed installazione di impianti elettrici, idraulici, di riscaldamento, di climatizzazione, di condizionamento, di isolamento termoacustico, di impianti condominiali per lo sfruttamento dell'energia solare, lavori di efficientamento energetico); progettazione, installazione, manutenzione e interventi di impianti di riqualificazione in generale e di efficientamento energetico, produzione di energia elettrica da fonti di energia rinnovabile (impianti solari fotovoltaici, impianti solari termici, impianti da biomassa, impianti geotermici) ad uso civile ed industriale; servizi per l'ambiente, in particolare la progettazione e la manutenzione degli impianti di depurazione degli scarichi urbani e di reflui industriali, di impianti di fognatura, di parchi, giardini ed aree verdi attrezzate, interventi di bonifica di siti contaminati. In particolare il consorzio dovra': a) assumere ogni iniziativa preordinata ad acquisire il contratto o le convenzioni per la realizzazione delle opere; b) stipulare in nome e per conto proprio, in nome proprio e per conto dei consorziati, o in nome e per conto dei consorziati i contratti o le convenzioni e conseguentemente assumere sempre in nome proprio e per conto dei consorziati o in nome e per conto dei consorziati, diritti ed obblighi; c) coordinare le attivita' degli imprenditori consorziati nella misura richiesta dall'esigenza di assicurare, al fine della migliore esecuzione dell'opera e dell'economicita' dell'iniziativa, la somministrazione dei beni e la prestazione dei servizi rispettivamente prodotti o che comunque i consorziati sono in grado di fornire; d) compiere in nome proprio e per conto dei consorziati o in nome e per conto dei consorziati tutta l'attivita', sia nei confronti del committente che dei singoli consorziati, necessaria all'esatto adempimento delle obbligazioni, assunte con la stipulazione del contratto o della convenzione ed all'esercizio dei diritti dal medesimo originati ed in particolare sempre in nome proprio e per conto dei consorziati o in nome e per conto degli stessi, riscuotere i corrispettivi dovuti. Il consorzio, in conformita' alle prescrizioni imposte dal cap. Ii del titolo x del libro v del c. C. , e' senza fine di lucro e pertanto non puo' distribuire utili fra i consorziati, mentre le perdite per le attivita' svolte dalle societa' consorziate saranno esclusivamente a loro carico prescindendo dalla quota consortile. Per le obbligazioni assunte per conto di singoli consorziati risponderanno solo questi ultimi unitamente con il capitale versato e con il fondo consortile. L'attivita' che il consorzio svolge nei riguardi dei consorziati e' gratuita non sussistendo alcun rapporto o prestazione produttiva di reddito. Il consorzio non e' tenuto a redigere e presentare rendiconti, salvo eventuali specifiche previsioni normative; esso terra' comunque al corrente i consorziati delle spese sostenute e di eventuali addebiti da praticare o praticati.
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