11.02.10:
Produzione di vini da tavola e v.q.p.r.d.
Dati societari
Rocche Dei Vignali - Società Agricola Cooperativa
Dipendenti
882
Età
20
anni
Azienda operativa dal 2003
Esponenti
Giulia Rossi
Descrizione
Rocche Dei Vignali - Società Agricola Cooperativa
Articolo 3 scopo mutualistico la cooperativa persegue lo scopo mutualistico, volto a far conseguire ai soci il vantaggio economico di contrarre con la cooperativa, tramite scambi mutualistici attinenti l'oggetto sociale, alle migliori condizioni possibili avvalendosi prevalentemente degli apporti dei soci stessi nonche' fornendo ai medesimi beni e servizi. In particolare la cooperativa si propone lo svolgimento di attivita' produttive principalmente rivolte nel settore dei servizi e della produzione, raccolta, trasformazione, conservazione, distribuzione, commercializzazione, promozione e valorizzazione dell'uva, del vino e dei loro derivati e altri prodotti e sottoprodotti agricoli. La cooperativa e' retta secondo i principi della mutualita' ai sensi di legge. La cooperativa puo' operare anche con terzi. Articolo 4 oggetto sociale la cooperativa ha per oggetto principale: - la raccolta, la lavorazione, la trasformazione delle uve provenienti in prevalenza dalle aziende condotte dai soci e la commercializzazione e la vendita, anche al minuto, dei prodotti ottenuti dalle successive lavorazioni; - la raccolta, la trasformazione, la conservazione, la manipolazione e la vendita, anche al minuto, di prodotti agricoli in genere e loro derivati provenienti in prevalenza dai soci. La societa' potra' inoltre procedere a: - l'acquisto e la fornitura di prodotti e servizi necessari per la gestione delle aziende agricole dei soci; - l'acquisto, l'affitto e la conduzione diretta di aziende agricole e terreni agricoli (malghe, pascoli, vigneti, ecc); - la gestione forestale del patrimonio boschivo di proprieta', di soci e di terzi, per una funzione di presidio ambientale ed economico del territorio nel limite previsto quale attivita' connessa a quella agricola; - attivita' di manutenzione di aree verdi, di zone ambientalmente tutelate, di strade al servizio di zone agricole e montane, di sentieri e mulattiere tagliafuoco e a servizio delle zone boscate, nel limite previsto quale attivita' connessa a quella agricola; - la promozione e l'organizzazione di tutte quelle iniziative di carattere tecnico/colturale a favore dei soci e l'assistenza dei soci in tutto cio' che puo' giovare all'esercizio dell'agricoltura e delle trasformazioni colturali; - esercitare l'attivita' di agriturismo in tutte le forme previste dalle leggi vigenti, in modo particolare: a) dare stagionalmente ospitalita' anche in spazi aperti destinati alla sosta dei campeggiatori; b) somministrare pasti e bevande, compresi alcolici, provenienti prevalentemente da prodotti propri; c) organizzare attivita' didattiche, culturali e ricreative in ambito aziendale per la diffusione della conoscenza del settore agricolo in genere. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici previsti dall'art 2135 c. C. E s. M. I. Necessari alla realizzazione degli scopi sociali agricoli nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge in tema di societa' agricole cooperative. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni o attivita' riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La cooperativa inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' detenere quote o azioni di partecipazione esclusivamente in imprese o societa' che a loro volta abbiano per oggetto sociale l'esercizio esclusivo di attivita' agricole ex art. 2135 c. C.
Parole chiave
Agricoltura
Società cooperativa
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