Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: a) l'attivita' edilizia in genere ed in particolare la costruzione, ristrutturazione e manutenzione di immobili commerciali, industriali e rurali, residenziali e non residenziali e comunque di immobili di ogni tipo; b) l'esecuzione di lavori edili, stradali, idraulici, di movimento terra e comunque connessi all'edilizia, sia in proprio sia per conto di terzi privati ed enti pubblici, sia direttamente sia mediante appalto, sub-appalto, associazione in partecipazione od altra forma legale; c) il commercio in tutte le sue forme di articoli comunque connessi all'edilizia; d) l'acquisto, la vendita, la permuta, la costruzione, la locazione, la lottizzazione, la gestione, l'amministrazione e la contrattazione in genere relativamente ad immobili di ogni tipo, ivi comprese aree suscettibili di utilizzazione edificatoria, di fabbricati e di immobili di qualsiasi tipo e natura. Al fine del raggiungimento dell'oggetto sociale la societa' potra' compiere ogni operazione commerciale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta dall'organo amministrativo necessaria o utile al conseguimento dell'oggetto sociale; potra' assumere partecipazioni o interessenze di qualsiasi tipo in altre societa' o imprese che abbiano oggetto analogo, affine o connesso al proprio; potra' stipulare mutui, concedere o ricevere finanziamenti, garanzie anche ipotecarie, avalli e fidejussioni, anche a favore dei soci o di terzi. In genere l'assunzione di partecipazioni, cosi' come tutte quelle attivita' qualificate come "finanziarie" dall'art. 106 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 potranno essere svolte solo in via meramente strumentale rispetto al perseguimento dell'oggetto sociale come sopra delineato ed in ogni caso non potranno assumere quelle connotazioni in virtu' delle quali, sulla base delle vigenti disposizioni in materia, tali attivita' vengano ad essere qualificate come "esercitate nei confronti del pubblico". E' altresi' espressamente esclusa l attivita' di "raccolta del risparmio fra il pubblico" di cui al citato decreto legislativo 1 settembre 1993 n. 385, quella di "intermediazione mobiliare" nonche' in genere ogni attivita' per la quale sia richiesta dalle leggi vigenti l'iscrizione in albi professionali.
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