(scopo mutualistico) lo scopo mutualistico che i soci intendono perseguire e' quello di ottenere, nell'ambito dell'oggetto sociale, nuove occasioni di lavoro per se' stessi ed eventualmente anche per altri lavoratori, rispettivamente sotto forma di rapporto di lavoro fra soci e societa', oppure di rapporto di lavoro subordinato. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Riguardo ai rapporti mutualistici la cooperativa deve rispettare il principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. La cooperativa deve essere retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza scopo di lucro. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, come disposto dalla legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni ed integrazioni, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142. (oggetto) la societa', con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, ha per oggetto di organizzare e gestire servizi finalizzati a garantire singolarmente o complessivamente ai committenti servizi di pulizia e di pulimento; servizi di facchinaggio, di montaggio di articoli tecnici, servizi idraulici, di trasporto e traslochi nonche' la gestione di parcheggi per autoveicoli; essa, inoltre, potra' fornire personale quali camerieri, cuochi ed altro tipo di personale a ristoranti, bar ed alberghi. Per realizzare la propria attivita' la cooperativa potra' avvalersi di agevolazioni e provvidenze creditizie da parte di enti pubblici e privati, siano essi locali che regionali nonche' nazionali e/o internazionali. Tali attivita' verranno svolte secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'articolo 2512 del codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa' potra', inoltre, costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennali finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali; potra' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. E' tassativamente vietata la raccolta del risparmio fra il pubblico sotto ogni forma. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'articolo 2545-septies del codice civile.