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La societa' ha per oggetto l'esercizio esclusivo in forma associata delle attivita' agricole previste dall'art. 2135 del codice civile (coltivazione del fondo, selvicoltura, allevamento di animali) e dalle leggi speciali, con particolare riferimento al d. Lgs. 29 marzo 2004 n. 99, nonche' delle attivita' connesse all'agricoltura, comprese l'attivita' agrituristica e la rpoduzione di energia da fonti rinnovabili, svolte su fondi rustici di proprieta', oppure assunti in affitto, in comodato ed in compartecipazione stagionale, o conferiti in godimento da parte dei soci ai sensi dell'art. 2254, secondo comma, del codice civile. La societa' potra' eseguire, con il consenso dei proprietari, sui fondi rustici assunti in locazione, in comodato, o conferiti in godimento da parte dei soci, nuove piantagioni, impianti e costruzioni mobili ed immobili, nonche' tutte le opere agrarie necessarie all'esercizio della attivita'. La manutenzione ordinaria e straordinaria delle piantagioni, degli impianti e delle costruzioni utilizzate compete alla societa', salvo diverso accordo risultante da atto scritto. In caso di scioglimento della societa', o del vincolo sociale in capo ad un socio, le piantagioni e le opere eseguite dalla societa' sul fondo del socio dovranno da questi essere rimborsate alla societa' in base al valore corrente dei beni stessi. I frutti e gli altri prodotti ricavati dalla coltivazione di fondi, dall'allevamento del bestiame e dalle altre attivita' comuni saranno nella piena disponibilita' della societa' che provvedera' a venderli ovvero a conferirli ad organismi associativi per la lavorazione, la trasformazione e la vendita. La societa', in via secondaria e non principale e comunque strumentale e non prevalente rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale, ivi compreso il rilascio di fideiussioni e di altre garanzie reali e personali, anche a favore di terzi non soci. Essa potra' inoltre assumere, direttamente od indirettamente, a scopo di stabile investimento e non ai fini del collocamento nei confronti del pubblico, interessenze e partecipazioni anche azionarie, in altre societa' od imprese, cooperative, consorzi ed enti di ogni genere, joint ventures, raggruppamenti di interesse economico, associazioni, aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio; il tutto con esclusione dell'esercizio professionale delle attivita' previste dagli artt. 11 e 106 del d. Lgs. N. 385/1993, nonche' delle attivita' per legge riservate.
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