L'esercizio esclusivo delle attivita' agricole e di quelle connesse di cui all'articolo 2135 del codice civile, precisandosi che in esse devono ritenersi comprese anche la conduzione di aziende agricole ed agrituristiche l'acquisto, la vendita, la permuta, l'assunzione e la concessione in affitto ed enfiteusi, la bonifica, il miglioramento, la coltivazione e la gestione di fondi rustici e di immobili agricoli in genere la coltivazione di fondi agricoli, la selvicoltura, l'olivicoltura, l'allevamento di animali ed attivita' dirette alla cura ed allo sviluppo di uno o piu' cicli biologici e/o di una o piu' fasi necessarie dei cicli stessi, di carattere vegetale e/o animale che utilizzano o possono utilizzare il fondo, il bosco o le acque dolci, salmastre o marine