Esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, in specifico la coltivazione e conduzione di fondi rustici sia di proprieta' propria, sia dei soci, sia in comodato, che in affitto, la gestione di aziende agricole, l'allevamento di animali, la silvicoltura, l'acquacoltura, l'attivita' agrituristica, nonche' in genere le attivita' connesse previste dall'art. 2135 del codice civile