Esercizio esclusivo delle attivita' agricole di cui all'art. 2135 del codice civile, in specifico la coltivazione e conduzione di fondi rustici sia di proprieta' propria, sia dei soci, sia in comodato, che in affitto, la gestione di aziende agricole, l'allevamento di animali, la silvicoltura, l'acquacoltura, l'attivita' agrituristica, nonche' in genere le attivita' connesse previste dall'art. 2135 del codice civile. La societa' potra' inoltre compiere per il conseguimento dell'oggetto sociale, ed in via strumentale ad esso, con esclusione delle attivita' riservate di cui alle leggi n. 1/91, 197/91, ed ai d. Lgs. 385/93, 58/98, tutte le operazioni commerciali, mobiliari, immobiliari, finanziarie e di leasing, anche immobiliare, che saranno ritenute utili, ivi comprese le prestazioni di fidejussioni, avali e garanzie in genere, sotto qualsiasi forma, per impegni propri e/o a favore di terzi. Potra' aprire sedi secondarie, filiali, depositi, succursali, in italia o all'estero, potra' altresi' assumere e/o concedere sia in italia che all'estero, interessenze, quote e partecipazioni in imprese, enti, consorzi o societa', costituite o costituende aventi oggetto analogo o connesso al proprio.