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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' di cui all'art. 45 della costituzione della repubblica italiana; la cooperativa ha lo scopo di perseguire in forma mutualistica e senza fini di lucro l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. La cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi e in particolare, al fine del miglior conseguimento dell'oggetto sociale e degli scopi mutualistici, potra' avvalersi, sia pure in forma non prevalente, di prestazioni fornite da lavoratori non soci. Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci, la cooperativa, avvalendosi prevalentemente dell'opera lavorativa dei soci cooperatori, ha come oggetto, sotto l'osservanza delle disposizioni e delle limitazioni di legge, le seguenti attivita': - l'autotrasporto di cose per conto di terzi; - la spedizione terrestre, aerea, marittima, nazionale ed internazionale; - l'assunzione di lavori di trasporto, di traslochi civili ed industriali e di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, svolti anche con l'ausilio di mezzi meccanici e diversi; - il rimessaggio e il deposito di veicoli; - l'autoriparazione in genere; - l'esecuzione di lavori di manutenzione e pulizie, civili e/o industriali; - l'istituzione e la gestione di cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; - la gestione di magazzini e centri di deposito e smistamento merci per conto terzi; - la gestione di piattaforme logistiche e le conseguenti attivita' operative ed amministrative derivanti dalle stesse, quali ad esempio le attivita' di handling, di picking, di imballaggio e confezionamento, di gestione degli ordini e dei flussi amministrativi compresa la bollettazione e la fatturazione nonche' il servizio consegne e incassi. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' curare la formazione, la qualificazione e l'aggiornamento culturale dei propri soci, nonch compiere, nel rispetto della vigente normativa, tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) - assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale, al solo scopo di realizzare l'oggetto principale e non ai fini del collocamento presso il pubblico, partecipando in particolare allo sviluppo ed al finanziamento delle cooperative sociali; 2) - promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra' inoltre aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo, senza carattere di professionalita', le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative. Per il raggiungimento del proprio scopo sociale la cooperativa richieder le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge previste per la cooperazione in generale e/o per gli specifici settori di attivita' nei quali opera. Con espressa esclusione di qualsiasi operazione inerente l'attivita' di intermediazione, la raccolta del risparmio, dell'esercizio delle attivita' di assicurazione, della sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi dell'art. 18 della legge n. 216/74 e successive modificazioni, delle attivita' di cui alla legge n. 1/91 s. M. I. E n. 197/91 e successive modificazioni e di ogni altra operazione comunque vietata dalle vigenti e future disposizioni di legge.
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