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La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. La cooperativa svolge la propria attivita', ai sensi dell'art. 1, lettera a), della legge 8 novembre 1991 n. 381, in modo da procurare beni e servizi a soggetti appartenenti a particolari categorie, come meglio risulta dalla previsione relativa all'oggetto sociale. Conseguentemente, la cooperativa e' considerata, indipendentemente dai requisiti di cui all'articolo 2513 del codice civile, cooperativa a mutualita' prevalente (art. 111-septies disp. Att. C. C. ) relativamente a tale scopo. Essa ha lo scopo di perseguire, ai sensi della legge 8 novembre 1991 n. 381, l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale, attraverso la gestione di servizi socio-assistenziali, sanitari ed educativi, rientranti nella previsione di cui all'art. 1, primo comma - lett. A) della stessa. Inoltre, lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali, instaurando con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 i rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. La cooperativa ai sensi dell art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell art. 2521, comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci, avvalendosi quindi anche delle prestazioni lavorative di soggetti diversi dai soci. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa con riferimento agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto: - iniziative di servizi socio-sanitari ed educativi integrati con il territorio, pur con autonomia progettuale, tramite specifiche professionalita'; - iniziative di formazione professionali nonche' culturali finalizzate a consolidare una strategia dei servizi alla persona che nella piu' ampia capillarita' cerchi di offrire risorse dirette all'intera comunita' e risposte mirate ai bisogni dei cittadini italiani e/o extracomunitari, purche' presenti sul territorio nazionale, che vivano condizioni di disagio e di privazione. Per perseguire questi scopi la cooperativa sociale progetto tenda a titolo esemplificativo, e non esaustivo, potra' svolgere le seguenti attivita': - orientamento ed accompagnamento al lavoro di soggetti in particolare situazione di disagio e di privazione; - gestione di strutture di accoglienza e/o dormitori; - costituzione e gestione di centri diurni per giovani, anziani, soggetti portatori di handicap; - servizi di assistenza domiciliare e presso strutture di accoglienza; - servizi svolti in ambito territoriale al fine di risolvere i problemi di disagio dei giovani e/o degli anziani; - iniziative a favore del miglioramento dell'integrazione sociale e tra le diverse culture; - servizi di formazione e di riabilitazione di soggetti "svantaggiati" ai sensi delle vigenti normative; - sviluppo di progetti di formazione professionale rivolto a soggetti in condizioni di disagio e privazione. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra' per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - integrare la propria attivita' con quella di altre strutture cooperative promuovendo ed aderendo a cooperative, consorzi ed altre organizzazioni frutto dell'associazionismo cooperativo; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa, per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell'oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, ai sensi dell'art. 4 della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed adottare le procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale
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