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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente previsti dall'art. 2512 c. C. E della parita' di trattamento nell'esecuzione di rapporti mutualistici senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e quello dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini, attraverso la gestione di servizi socio-sanitari, assistenziali ed educativi, ai sensi dell'art. 1, lettera a) della legge n. 381/91, finalizzati esclusivamente a fornire risposte ai bisogni di soggetti con disagio psichico, disabili psichici, dimessi da ex ospedali psichiatrici, persone anziane, minori, immigrati, mediante strutture e servizi rivolti alla loro riabilitazione e risocializzazione. La cooperativa non potra' svolgere attivita' diverse da quelle sopra indicate ad eccezione di quelle ad esse direttamente connesse o di quelle accessorie per natura e quelle statutarie, in quanto integrative delle stesse. La cooperativa potra' chiedere ed ottenere contributi da enti pubblici e privati ed avvalersi di tutte le disposizioni ed agevolazioni di legge, nazionali, regionali, provinciali e comunali emanate ed emanande. La cooperativa ha, inoltre, lo scopo di procurare ai soci continuita' d'occupazione lavorativa e di contribuire al miglioramento delle loro condizioni economiche, sociali, professionali, tramite l'esercizio in forma associata dell'impresa. Per il raggiungimento di tale scopo mutualistico, i soci instaurano con la cooperativa, oltre al rapporto associativo, un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa ed i soci sono stabiliti da apposito regolamento interno predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori ed approvato dall'assemblea ordinaria dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. Art. 4 - oggetto sociale la cooperativa e' retta e disciplinata secondo i principi della mutualita' prevalente previsti dall'art. 2512 c. C. E della parita' di trattamento nell'esecuzione di rapporti mutualistici senza fini di speculazione privata. Lo scopo principale che la cooperativa intende perseguire e': a) istituzione e/o gestione di: case di cura, rsa - residenza sanitaria assistenziale - , poliambulatori medici e sanitari, strutture residenziali per la breve e lungodegenza sanitaria e comunita' terapeutiche; erogazione di servizi sanitari, infermieristici e riabilitativi nei vari ambiti, generico, specialistico, intensivo, sia in regime ambulatoriale che in assistenza domiciliare, per conto proprio e per conto terzi, organizzazione e gestione di case residenziali e di assistenza domiciliare rivolta alle persone ammalate, anziane, a malati terminali, a portatori di handicap, nonche', piu' in generale, alle persone in situazione di sofferenza, svantaggio o rischio di emarginazione; assistenza domiciliare integrata; b) interventi e servizi sociali di cui alla legge 328/2000, prestazioni socio sanitarie, centro diurno di assistenza e di incontro per minori, inabili ed anziani; comunita' alloggio per minori, inabili ed anziani; casa-albergo per minori, inabili ed anziani; casa protetta per minori, inabili ed anziani; casa di riposo; centri di accoglienza per ospitalita' residenziale, anche per migranti c. A. S. , strutture di accoglienza di secondo livello dei minori stranieri non accompagnati m. S. N. A. , centri di accoglienza diurno e residenziale temporanei; recupero e assistenza, educazione e miglioramento delle condizioni di vita dei minori sottoposti all'autorita' giudiziaria, reinserimento sociale dei tossico dipendenti, disabili, sofferenti mentali e dimessi dagli ex ospedali psichiatrici, gestione di asili nido; centri sociali, consultori; assistenza agli anziani, ad inabili, gestanti, ragazze madri, assistenza socio sanitaria, servizi di telesoccorso e di teleassistenza; organizzazione e gestione di servizi socio-psico-pedagogico, assistenza igienico personale per portatori di handicap e relativo trasporto; servizi asacom; organizzazione di iniziative per il tempo libero, animazione, attivita' ludiche e culturali anche per anziani e minori; istituzione e gestione di strutture e villaggi del "dopo di noi"; c) gestione ed istituzione di centri antiviolenza, anche di genere, di case di accoglienza ad indirizzo segreto e strutture di ospitalita' in emergenza per donne vittime di violenza, prevenzione e protezione delle vittime della violenza, prevenzione e lotta alla violenza contro le donne, sostegno e protezione delle vittime di violenza, gestione di case rifugio; d) educazione, istruzione e formazione professionale, formazione ed assistenza dei bambini con sindrome di down con progettazione ed attuazione di percorsi educativi ed interventi abilitativi, ricerca scientifica di particolare interesse sociale, attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato, formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa, organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale culturale o religioso; e) interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata, servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e di persone, cooperazione allo sviluppo dell'agricoltura sociale, beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti, erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate, promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, emettere obbligazioni ed altri strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato dall'assemblea sociale. La cooperativa puo' aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies del codice civile.
Parole chiaveIl codice ATECO 87.30.00 corrisponde all'attività: Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili.
Secondo la classificazione europea delle imprese, Sorriso Solidale Società Cooperativa Sociale rientra nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 6.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2025.