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La cooperativa e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' prevalente, ai sensi dell art. 2512 c. C. , senza fini di speculazione privata ed ha per scopo di perseguire nuove occasioni di lavoro per i soci ed eventualmente anche per altri lavoratori tramite la gestione in forma associata dell impresa con all oggetto le attivita' di cui al successivo art. 4. La cooperativa puo' operare anche con terzi. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano tramite la partecipazione ad una o piu' associazioni nazionali di rappresentanza, assistenza e tutela del movimento cooperativo. Le adesioni ad organismi ed enti saranno deliberate dal consiglio di amministrazione. Art. 4 (oggetto sociale) considerata l attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa potra': 1) acquistare e vendere, con prevalenza ai propri soci e svolgere qualsiasi attivita' intermediaria, prevalentemente a favore dei soci, per l approvvigionamento delle merci che formano oggetto della loro attivita', degli arredi, accessori, macchine ed in genere degli strumenti necessari per lo svolgimento della stessa; 2) assistere, prevalentemente i soci, nell esercizio della loro attivita' commerciale fornendo ed organizzando opportune forme di assistenza e di formazione professionale, partecipare ad iniziative tendenti a raggiungere lo scopo di una piu' alta professionalita' e produttivita' delle imprese associate, ed una maggiore qualificazione della categoria; 3) svolgere, prevalentemente a favore dei soci: a) servizi di assistenza negli acquisti e negli appalti; b) prestazioni di servizi nel settore della organizzazione, gestione, sviluppo, marketing, distribuzione e logistica e piu' specificamente servizi inerenti a problematiche della gestione, della ricerca e sviluppo, della qualita' e relativa certificazione nell impresa, della logistica e della distribuzione, del marketing e della penetrazione commerciale, dell import e dell export, in campo economico-finanziario, dell organizzazione anche in campo amministrativo-contabile, del personale (compresa la formazione), della elaborazione dati e della pianificazione aziendale. C) stampare riviste, pubblicazioni e note informative esclusi i giornali quotidiani; d) istituire, costruire, acquistare, affittare magazzini, attrezzature ed impianti atti al conseguimento degli scopi sociali; e) ideare, realizzare e sfruttare economicamente e non marchi di qualita'; f) sviluppare la partecipazione a mostre e fiere; g) sviluppare iniziative con enti locali. La societa' potra' altresi', nei limiti e con le norme delle disposizioni legislative vigenti, nonche' di quelle che dovessero essere in seguito emanate, richiedere contributi e finanziamenti sia da parte dello stato che da enti regionali e locali. Su delibera del consiglio di amministrazione potra' inoltre aderire alle associazioni nazionali di categoria e alle relative associazioni provinciali e ad altri organismi economici e sindacali che si propongono iniziative di attivita' mutualistiche, cooperativistiche, di lavoro o di servizio. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, industriale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia indirettamente e direttamente attinenti ai medesimi, nonche' tra l altro, per la sola indicazione esemplificativa: a) potra' assumere, nei limiti previsti dalla legge e purche' non in via prevalente, interessenze e partecipazioni in imprese che abbiano oggetto analogo, affine o complementare al proprio; b) potra' dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, comunque costituiti diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; c) potra' concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; la cooperativa potra' inoltre compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della legge 31. 01. 92, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci , finalizzati al raggiungimento dell oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci, comunque sempre nel rispetto del dettato dell art. 2527 del codice civile, della delibera c. I. C. R. Comitato interministeriale credito risparmio 3/3/94 e successive disposizioni della banca d italia, nonche' delle altre leggi vigenti in materia.
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