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Articolo 4 oggetto 4. 1 la societa' ha per oggetto la pratica e la propaganda dell'attivita' sportiva equestre, e, a tal fine, puo' partecipare a gare, tornei, campionati; puo' inoltre, sotto l'egida e con l'autorizzazione della federazione italiana sport equestri (in seguito per brevita' fise), indire manifestazioni e gare; istituire corsi interni di formazione e di addestramento; realizzare ogni iniziativa utile alla diffusione e alla pratica dello sport equestre; svolgere attivita' didattica per l'avvio, l'aggiornamento e il perfezionamento nello svolgimento della pratica dello sport equestre. 4. 2 la societa' nella pratica dell'attivita' equestre, come per i cavalieri, valorizza, tutela e regolamenta l'apporto del cavallo e dei suoi proprietari cosi' come previsto dallo statuto e dai regolamenti della fise, in quanto parte attiva dello sport equestre. 4. 3 la societa' provvedera' alla propria aggregazione alla fise. Con l'aggregazione la societa' accetta incondizionatamente di conformarsi alle norme e alle direttive del coni e a tutte le disposizioni statutarie della fise e si impegna ad accettare eventuali provvedimenti disciplinari che gli organi competenti della fise stessa dovessero adottare a suo carico, nonche' le decisioni che le autorita' federali dovessero prendere in tutte le vertenze di carattere tecnico e disciplinare attinenti all'attivita' sportiva. 4. 4 la societa' potra', inoltre, per il miglior raggiungimento degli obiettivi di cui ai precedenti commi: - svolgere ogni attivita' nel campo pubblicitario e promozionale; - gestire, per conto proprio e di terzi, sia in italia che all'estero impianti sportivi, circoli equestri, agriturismo, allevamenti e commercio di cavalli, organizzare corsi relativi alla preparazione all'attivita' sportiva, allestire manifestazioni in genere; - realizzare la stampa, la pubblicazione, la distribuzione, l'edizione e la diffusione sia in proprio che per conto terzi, di libri, riviste, video, giornali e periodici in genere e lo svolgimento di qualsiasi attivita' comunque connessa alle precedenti, e a creare una linea di abbigliamento per cavalli e cavalieri. 4. 5 la societa' per effetto della aggregazione alla federazione, riconosce i tesserati che fanno parte della fise che sono rappresentati da: a) cavalieri patentati autorizzati a montare; b) dirigenti sociali e soci di societa' affiliate e aggrgate; c) ufficiali di gara e segretari di concorso; d) dirigenti federali; e) tecnici, istruttori federali e tecnici di disciplina iscritti negli elenchi federali; f) soci benemeriti; g) proprietari e/o coloro che hanno la disponibilita' di cavalli che partecipano a manifestazioni riconosciute; h) direttori di campo e costruttori di percorso; i) soci sostenitori. 4. 6 la societa' con l'aggregazione alla fise, deve garantire ai tesserati della federazione quanto loro necessario per l'esercizio dello sport equestre, con le modalita' previste per i propri soci. 4. 7 i proprietari di cavalli iscritti nei ruoli della fise, purche' tesserati con la federazione, potranno partecipare a tutte le attivita' sociali, comprese quelle relative alla formazione e promozione dello sport equestre. 4. 8 il tutto con esclusione delle attivita': - riservate ai professionisti iscritti negli albi speciali, le quali, in caso di necessita', saranno affidate a questi ultimi, che le espleteranno a proprio nome e responsabilita'; - in contrasto diretto con le finalita' statutarie della fise. 4. 9 la societa', potra' infine, per raggiungere lo scopo sociale: a) rilasciare fidejussioni, avalli e garanzie di qualsiasi genere e compiere tutte le operazioni mobiliari ed immobiliari, industriali, commerciali, connesse e relative direttamente o indirettamente a siffatta gestione; b) assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' o aziende commerciali sia direttamente che indirettamente, purche' il possesso di tali interessenze e partecipazioni non costituisca la sua attivita' prevalente od esclusiva, ne' si ponga in contrasto con la normativa e non allo scopo di intermediazione nelle stesse; c) in ogni caso la societa' si preclude ogni attivita' finanziaria o bancaria riservata dalla legge speciale in materia.
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