La cooperativa ha per oggetto la costruzione di case di abitazione da assegnarsi in locazione od in proprieta' esclusivamente ai propri soci secondo le vigen ti disposizioni di legge . La societa' si propone di raggiungere lo scopo: a) mediante il capitale sottoscritto dai soci; b) per mezzo del credito secondo le modalita' di cui al t. U. Sull'edilizia popo lare ed economica e successive modificazioni; c) con l'eventuale concorso da parte dello stato nel pagamento degli interessi s ulle somme prese a mutuo; d) mediante l'accensione di mutui fondiari normali o indicizzati. Per conseguire lo scopo la societa' potra' acquistare aree, diritti di superfici e o di qualsiasi altra natura, e /o fabbricati anche non ultimati, provvedere al le costruzioni o in economia o mediante appalti, licitazioni e simili, contrarre mutui ipotecari, chiedere contributi e fare ogni altra operazione anche finanzi aria per il raggiungimento del fine sociale; ivi compreso il rilascio di garanzi e fidejussorie nell'interesse dei propri soci e di altri enti mutualistici cui p artecipi la cooperativa o facenti parte dello stesso ente mutualistico ; potra' inoltre alienare , nei limiti e con le modalita' di legge, quelle parti d i immobili che risultassero esuberanti. In relazione a detto scopo, potra' fare parte di associazioni in genere e di coo perative in particolare : consorzi ed altre organizzazioni aventi scopo affine a l proprio. Unicamente al fine di realizzare l'oggetto sociale, nei limiti e con le condizio ni di legge, la cooperativa potra' compiere tutte le operazioni industriali, com merciali e finanziarie ( quest'ultime non nei confronti del pubblico ) , mobilia ri e immobiliari che saranno ritenute necessarie dall'organo amministrativo.