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La societa' cooperativa non ha finalita' speculative e opera nel rispetto delle clausole di mutualita' previste dalla legge. Essa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all integrazione sociale dei cittadini attraverso: - la gestione dei servizi socio sanitari ed educativi di cui alla lettera a) dell'articolo 1 comma 1, della legge n. 381/1991, perseguendo esclusivamente fini di solidarieta' sociale. La societa' cooperativa tramite la gestione in forma associata dell azienda, opera per fornire ai propri soci occasioni di lavoro e continuita' di occupazione alle migliori condizioni economiche, sociali, professionali. La societa' cooperativa per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e la realizzazione dell oggetto sociale, si propone di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale ( ai sensi dell art. 4 della legge 59/1992) la societa' cooperativa al fine di rendere piu' efficace la propria azione, con deliberazione dell assemblea dei soci, potra' consociarsi ad altre cooperative, aderire a consorzi di cooperative, aderire ad una delle associazioni di rappresentanza del movimento cooperativo. Art. 5. Oggetto la societa' cooperativa e' una cooperativa sociale di lavoro diretta allo svolgimento delle attivita' quali: 1. Organizzare, amministrare e gestire i servizi socio sanitari ed educativi, effettuati con i soci stipendiati e con soci volontari, a servizio di terzi o di soci fruitori, in rapporto al territorio ed ai comprensori, in collaborazione o in convenzione con gli enti pubblici e privati, comunitari, extra - comunitari, nazionali, regionali, provinciali e comunali; 2. Promuovere, organizzare e gestire, tutte quelle attivita' socio culturali, promozionali ed assistenziali ritenute utili ed opportune in ordine al raggiungimento degli scopi prefissati, come centri aperti, residenze sanitarie, per anziani ed altro; 3. Di predisporre l'attuazione di adeguati servizi socio culturali ed assistenziali di tutti coloro che in qualunque modo sono interessati ai problemi della sofferenza umana, sia per aiuto completo e concreto ai malati, agli psiconeuropatici, ai carcerati, ai disadattati ed a quanti vivono accanto a loro; 4. Promuovere tramite i propri soci, servizi sociali creando e gestendo le strutture necessarie, da condurre in forma autogestita, come asili nido, scuole materne, consultorio familiare, centri sociali di riposo e di svago, al fine di alleviare le sofferenze fisiche psichiche e morali; 5. Assistenza sanitaria; 6. Beneficenza; 7. Istruzione 8. Formazione; 9. Sport dilettantistico; 10. Tutela, promozione e valorizzazione delle cose d'interesse artistico e storico di cui alla legge 1 giugno 1939, n. 1089, ivi comprese biblioteche e i beni di cui al d. P. R. 30 settembre 1963 n. 1409; 11. Tutela e valorizzazione della natura e dell'ambiente, esclusione dell'attivita' esercitata abitualmente, di e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pedi cui all'articolo 7 del d. Lgs 5 febbraio 1997 n. 22; 12. Promozione della cultura e dell'arte; 13. Tutela dei diritti civili. Tali attivita' saranno svolte secondo principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'art. 2514 c. C. , potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La societa' cooperativa non potra' svolgere diverse attivita' da quelle menzionate ad eccezione di quelle direttamente connesse. La societa' cooperativa, inoltre, potra': - partecipare a gare d'appalto sia pubbliche che private; - assumere partecipazione in altre societa' aventi scopo analogo od affine con espressa esclusione ai fini di collocamento sul mercato; - stipulare convenzioni con enti pubblici e privati, assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese, specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie alla attivita' sociale; - costituire ed essere socia di societa' per azioni ed a responsabilita' limitata ai fini del conseguimento degli scopi sociali della cooperativa; - costituire un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545 - septies c. C. ; dare adesione e partecipazione ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare, sviluppare ed agevolare gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; - concedere avalli cambiari, fidejussioni e qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - effettuare la raccolta del prestito da soci secondo quanto disciplinato da appositi regolamenti interni redatti dall organo amministrativo, con le maggioranze previste per le assemblee straordinarie; - contrarre mutui passivi, chiedere scoperti bancari ed operare con i medesimi; svolgere qualunque attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale, commerciale e finanziaria necessarie ed utili alla realizzazione dello scopo sociale inoltre la societa' cooperativa potra' avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e di ogni altro genere, stabilite per le societa' che creino nuove produttive nel mezzogiorno d'italia previste dalla legislazione vigente e da quella a venire. Il tutto nel rispetto delle norme di legge e delle delibere del cicr.
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