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Art. 3) la societa' ha per oggetto le seguenti attivita': - l'esercizio dell'attivita' di assistenza fiscale a norma dell'art. 11, del decreto ministero finanze n. 164 del 31. 05. 1999, in particolare puo': - tenere ed eventualmente conservare le scritture contabili obbligatorie ai fini delle imposte sui redditi e dell'iva; - elaborare e predisporre le dichiarazioni tributarie, nonche' curare gli ulteriori adempimenti; - redigere le scritture contabili; - verificare la conformita', dei dati esposti nelle dichiarazioni alla relativa documentazione; - predisporre le dichiarazioni annuali ed i relativi allegati ai fini dell'iva e delle imposte sui redditi a cui sono obbligati, anche in qualita' di sostituti di imposta, i titolari di redditi di impresa, i titolari di redditi di terreni, i soggetti possessori di redditi di partecipazione conseguenti alla attivita' di impresa; - comunicare ai sostituti d'imposta il risultato finale delle dichiarazioni dei redditi, ai fini del conguaglio a credito e a debito in sede di ritenute d acconto; - inviare all'amministrazione finanziaria le dichiarazioni dei redditi e le scelte dell'otto, del cinque per mille dell'imposta sul reddito delle persone fisiche; - provvedere ad effettuare gli adempimenti fiscali strettamente strumentali all'oggetto sociale, ivi compresa l'effettuazione dei movimenti sul conto fiscale previa idonea delega dell'utente; - adempiere ad ogni altra incombenza fiscale prevista a carico dei titolari di redditi di impresa, di terreni, ecc. , e a quanto richiesto per lo svolgimento dell'attivita' di cui all'art. 11 del decreto ministeriale n. 164/99 citato; - provvedere ad inoltrare ai competenti uffici dell'amministrazione finanziaria le dichiarazioni da essa predisposte e sottoscritte dal contribuente, nonche' le relative registrazioni su supporti magnetici; - compiere, ai sensi della vigente normativa, anche tutti gli adempimenti in materia di lavoro, previdenza ed assistenza sociale dei lavoratori dipendenti delle imprese. La societa', ai sensi dell'art. 12 del d. M. 27 marzo 2001, puo' altresi' svolgere attivita' di assistenza nella elaborazione delle dichiarazioni di coltivazione e di produzione, nonche' delle domande di ammissione a benefici comunitari, nazionali e regionali, e controllare la regolarita' formale delle dichiarazioni immettendone i relativi dati nei sistemi informativi, attraverso le procedure del "sian" e del "siarl" o di eventuali altri analoghi enti costituendi; - interrogare le banche dati del "sian" e del "siarl" e di eventuali altri analoghi enti costituendi ai fini della consultazione dello stato di ciascuna pratica istruita; - effettuare ulteriori servizi e attivita' affidati dalle regioni ai sensi dell'art. 3 bis comma iv del d. Lg. Vo n. 165 del 27. 05. 1999. La societa' potra' inoltre svolgere, anche a favore di non soci, seppure in misura non prevalente: a) servizi amministrativi-contabili, tecnico-amministrativi; b) attivita' di commercializzazione di prodotti e servizi prevalentemente a favore dell'agricoltura; c) attivita' di formazione ed informazione; d) nonche' ogni altra attivita', di consulenza e progettazione, di qualificazione e promozione connessa al settore dell'agricoltura. La societa' potra' inoltre svolgere, nella qualita' di societa' di servizi di cui all'art. 12 del d. M. 27 marzo 2008, l'attivita' di centro autorizzato di assistenza agricola (c. A. A. ) e precisamente lo svolgimento di attivita' di servizio di cui all'art. 2 del citato d. M. 27 marzo 2008, effettuate in base ad apposite convenzioni con societa' intermedie o direttamente con enti pagatori ai sensi del punto 4 dell'allegato al regolamento (ce) n. 1663/95, a meno che, dette attivita' di servizio non siano assegnate in via esclusiva dalla normativa comunitaria ad associazioni dei produttori o loro unioni nazionali. Per l'espletamento dei suoi compiti sociali la societa' potra' raccordarsi mediante apposite convenzioni con i c. A. F. Dipendenti e pensionati, ai sensi e per gli effetti dell'art. 11 del d. M. 31 maggio 1999 n. 164 ed all'effetto si assoggettera' ai controlli, alle indicazioni e direttive del caf per l'assolvimento dei fini istituzionali e di legge per realizzare la migliore attivita' di assistenza fiscale per il rilascio del visto di conformita'. La stessa societa' potra' raccordarsi mediante apposite convenzioni con i caa - centri di assistenza agricola - costituiti sia a livello nazionale che regionale, ai sensi dell'art. 12 del d. M. 27 marzo 2008. Per conseguire l'oggetto sociale, inoltre, la societa' potra': - svolgere qualunque attivita' connessa o complementare a quelle teste' indicate; - acquisire quote o azioni in altre societa', aventi oggetto analogo o connesso al proprio; - partecipare a consorzi o a raggruppamenti di imprese; - acquisire, a titolo gratuito o a titolo oneroso, crediti di qualunque natura, eccettuate le operazioni di cartolarizzazione dei crediti disciplinate dalla legge 30 aprile 1999, n. 130; - assumere e concedere agenzie, commissioni e mandati con o senza rappresentanza o deposito; - prestare fideiussioni ed avalli, contrarre mutui; - concorrere ad aste pubbliche o private, a licitazioni e trattative private, anche con enti pubblici; - acquistare, alienare e gestire aziende, condurle in affitto o in comodato, concederle in affitto a terzi; - consentire iscrizioni ipotecarie - anche in qualita' di parte terza datrice di ipoteca - cancellazioni, restrizioni, riduzioni, postergazioni, surroghe e qualunque altra formalita' ipotecaria; - compiere tutte le operazioni finanziarie, commerciali, industriali, mobiliari ed immobiliari ritenute dall'organo amministrativo necessarie o utili per il conseguimento dell'oggetto sociale. L'assunzione di partecipazioni e la concessione di finanziamenti, sotto qualsiasi forma, saranno in ogni caso soggette alle seguenti limitazioni: a) dovranno avvenire nel rispetto delle riserve stabilite dal decreto legislativo 1 settembre 1993, n. 385 e successive modificazioni; b) non potranno concretarsi nell'esercizio professionale nei confronti del pubblico di "servizi di investimento", come definiti dal decreto legislativo 24 febbraio 1998 n. 58.
Parole chiaveSecondo la classificazione ATECO, il codice 63.11.11 indica: Elaborazione elettronica di dati contabili (esclusi i Centri di assistenza fiscale - Caf).
Unione Agricoltori Sardegna Srl appartiene alla categoria "piccola impresa" per numero di dipendenti (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sottoscritto ammonta a 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.