La cooperativa, e' retta dai principi della mutualita' prevalente previsti dagli articoli 2512 2514 del codice civile e si prefigge: di creare nuove opportunita' di lavoro per i propri soci, di favorire l'inserimento lavorativo e la stabilita' occupazionale, in qualita' di soci, delle persone in cerca di occupazione e/o dei lavoratori in genere tramite la gestione, in forma associata, delle attivita' oggetto della stessa; di valorizzare le attitudini professionali dei propri soci ricercando il miglioramento delle loro condizioni morali, sociali ed economiche, perseguendo l'obiettivo di assicurare condizioni remunerative del lavoro da essi conferito possibilmente migliori di quelle normalmente ritraibili dal mercato; promuovere e stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci; di sostenere lo sviluppo e la promozione della cooperazione con finalita' mutualistiche senza fini di speculazione privata. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto mutualistico di lavoro. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modifiche ed integrazioni. La cooperativa potra' sempre svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. Per il raggiungimento dei propri scopi mutualistici la cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci, potra' svolgere le seguenti attivita' mediante acquisizione diretta e/o mediante la partecipazione a gare d appalto pubbliche e/o private: 1. Installazione di palchi, stand e altre strutture simili per manifestazioni e fiere compresa l installazione di impianti audio e luci; 2. Trasloco e montaggio di mobili, arredi e attrezzature leggere per il privato e per le imprese; 3. Lavori di facchinaggio, compresi quelli preliminari e complementari, svolti anche con l ausilio di mezzi meccanici e diversi. 4. Tutti i servizi ausiliari del settore dello spettacolo e delle manifestazioni culturali e fieristiche, incluso l allestimento di scenari e fondali; 5. Autotrasporto di merci, mobili, collettame, cose per conto terzi; 6. Servizi di pulizie per privati e imprese, nonche' piccole manutenzioni e riparazioni; 7. Portierato in condomini, uffici e stabilimenti, con espressa esclusione dell attivita' di vigilanza soggetta ad apposite autorizzazioni amministrative e di pubblica sicurezza. 8. Assistenza sociale privata alle persone, sia domiciliare che in istituzioni, e collaborazione domestica. 9. Acquisizione della gestione diretta od in appalto dell attivita' di somministrazione e ristorazione al pubblico di alimenti e bevande, servizi di bar, ristorante, pizzeria e qualsivoglia altro servizio nell ambito turistico, ricettivo e gastronomico. 10. Gestione di impianti sportivi e ricreativi nonche' l organizzazione di manifestazioni e attivita' sportive, ricreative e turistiche. 11. Gestione di edicole per la vendita al minuto di quotidiani, settimanali e periodici in genere. 12. Assunzione in generale di appalti di servizi necessari per l organizzazione e il funzionamento di enti pubblici, associazioni e imprese senza scopo di lucro nei settori culturale, storico, artistico, turistico, ambientale, della tutela del verde, del sostegno allo studio, della tutela della salute, ricreativo, ludico e sportivo. 13. Assumere in generale appalti di servizi necessari per l organizzazione ed il funzionamento di imprese, uffici e studi professionali quali attivita' di segretariato, assistenza informatica, battitura testi, elaborazione dati, archiviazione di dati e documenti, recapito postale, duplicazione di documenti. La cooperativa, in via non prevalente, non nei confronti del pubblico (e quindi con esclusione delle attivita' indicate negli articoli 106 e 113 del d. Lgs. 385/93) e, comunque, con esclusione di tutte le attivita' riservate previste dal d. Lgs. 58/98, potra' inoltre compiere tutte le operazioni immobiliari, mobiliari, commerciali e finanziarie necessarie e/o utili al raggiungimento del proprio scopo mutualistico e del proprio oggetto sociale principale. A tal fine potra': a) assumere interessenze, quote e partecipazioni, anche azionarie, in societa', cooperative, consorzi e/o in altri enti ed organismi economici aventi finalita' ed oggetto affini, analoghi o complementari al proprio, a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; b) concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali e prestare ogni altra garanzia reale e/o personale per debiti e obbligazioni proprie o di terzi, ogni qualvolta l organo amministrativo lo ritenga opportuno; c) promuovere o partecipare ad enti, societa', consorzi di garanzia fidi aventi per scopo il coordinamento e la facilita' di accesso al credito di ogni tipo ed ogni iniziativa di reperibilita' di mezzi finanziari a breve, medio ed a lungo termine, prestando le necessarie garanzie fideiussorie; d) acquistare o cedere aziende e rami aziendali aventi per oggetto attivita' richiamate, similari, affini o complementari a quelle ricomprese nel presente oggetto sociale; e) associare e/o associarsi in partecipazione con altre imprese per l'esercizio in comune di specifiche attivita' rientranti nell'oggetto sociale principale; f) aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell articolo 2545 septies del codice civile o ad una o piu' reti d impresa per accrescere la propria competitivita' sul mercato. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell oggetto sociale principale, il tutto a norma dell articolo 12 della legge n. 127/71 e successive modificazioni, e con l espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 18 luglio 2005, in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico della stessa, secondo le modalita' ed i termini dell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria ai sensi del presente statuto, che avra' valore di proposta contrattuale. La cooperativa si propone, inoltre, di costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all ammodernamento aziendale. La cooperativa potra' emettere gli strumenti finanziari previsti dal titolo iv del presente statuto, titoli obbligazionari ed altri titoli di debito ai sensi delle vigenti disposizioni di legge o di ogni altra disposizione in materia.
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