(a) l'acquisto, la cessione e la gestione di quote di partecipazioni, azioni, titoli, pubblici o privati, o strumenti finanziari e partecipazioni in genere di societa', consorzi, associazioni od enti di qualsivoglia natura sia in italia che all'estero; (b) il finanziamento, sotto qualsiasi forma, ed il coordinamento tecnico ed amministrativo esclusivamente a favore delle societa', consorzi, associazioni od enti nei quali partecipa, nonche' la prestazione di servizi nei confronti degli stessi; (c)l'emissione di fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, reali e non, a favore e nell'interesse delle societa', consorzi, associazioni od enti partecipati. La societa' puo' compiere qualunque operazione finanziaria, mobiliare, immobiliare e di credito necessaria od utile al raggiungimento dell'oggetto sociale (restando peraltro espressamente esclusa l'attivita' di raccolta del risparmio presso il pubblico), nonche' svolgere attivita' accessorie qualora le stesse consentano di sviluppare l attivita' esercitata; indicativamente sono attivita' accessorie quelle di (i) informazione commerciale; (ii) custodia di valori mobiliari a eccezione di quelli oggetto di gestione patrimoniale ex articolo 1, primo comma, lettera c) della legge 1/1991, e successive modificazioni, integrazioni o leggi correlate. La societa' puo' raccogliere risparmio presso i propri soci ai sensi della vigente normativa ed a condizione che la stessa non venga attuata tramite strumenti a vista o collegati all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento. Non costituiscono raccolta da soci, e sono quindi liberamente effettuabili (purche' non collegate all'emissione o alla gestione di mezzi di pagamento), anche non in presenza delle condizioni previste dalla normativa, le singole operazioni di finanziamento a favore della societa' che uno o piu' soci decidano di effettuare, sempre che tali operazioni non si configurino di fatto come operazioni di raccolta e cioe' non presentino i caratteri della abitudinarieta' e ripetitivita'. Il tutto con tassativa esclusione dell'esercizio delle attivita' anzidette nei confronti del pubblico e nel rispetto delle norme vigenti in materia creditizia e di raccolta del risparmio tra il pubblico, nonche' nel rispetto del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 e della delibera del comitato interministeriale per il credito e il risparmio del 3 marzo 1994. Tuttavia, non costituiscono attivita' di raccolta del risparmio tra il pubblico i finanziamenti effettuati sulla base di trattative personalizzate, con singoli soggetti per i quali tali operazioni si inseriscono in una gamma piu' ampia di rapporti di natura economica con la societa'.
Parole chiave
Norma giuridica
Legge
Consorzio
Comitato interministeriale per il credito e il risparmio