1. L'attivita' che costituisce l'oggetto sociale e' finalizzata al perseguimento di un unico scopo consistente nella attivita' di mediazione immobiliare,aziendale e creditizia. 2. In dettaglio l'attivita' principale consiste: a) nell'esercizio dell'attivita' di mediazione immobiliare ed aziendale - regolata dagli artt. 1754 ? 1765 del c. C. ,dalle leggi speciali l. 253/58, l. 39 del 3 febbraio 1989 e l. 57 del 05/03/2001avente ad oggetto mediazione di immobili di ogni tipo, di locazione di immobili di ogni tipo ed di aziende commerciali di ogni tipo; b) nell'esercizio dell'attivita' di mediazione creditizia regolata dall'art. 16 della legge 108/96 e dal regolamento di attuazione dpr 28 luglio 2000 n. 287 - resa nell'ambito della figura giuridica del mandato nel settore finanziario e creditizio, al fine di rappresentare la clientela per l'ottenimento di mutui o finanziamenti immobiliari con garanzia ipotecaria da istituti di credito o societa' finanziarie regolarmente abilitate ai sensi di legge, compresa la piena facolta' di sostituire a se' altri e di avvalersi dell'opera di chiunque, persona fisica o giuridica, opportunamente autorizzato ai sensi delle norme vigenti in materia di mediazione creditizia. La totale compatibilita' tra attivita' di mediazione creditizia ed immobiliare e' prevista dalla circolare del minindustria del 25/10/2000 protocollo 510087 mentre la compatibilita' dell'attivita' di mediazione immobiliare con l'attivita' di mediazione creditizia e' prevista dall'art. 5 della l. 39/89 novellato dall'art. 18 bis della l. 57 5 marzo 2001. Al 3 comma lett. B). La societa' puo' compiere tutti gli atti occorrenti per l'attuazione dell'oggetto sociale, cosi', tra l'altro: - ricorrere a qualsiasi forma di finanziamento con istituti di credito, banche, societa' e privati, concedendo le opportune garanzie reali e personali; - concedere fidejussioni, avalli e garanzie reali a favore di terzi; - assumere partecipazioni ed interessenze in societa' ed imprese, nel rispetto delle disposizioni di cui all'articolo 2361 c. C. ; - partecipare a consorzi od a raggruppamenti di imprese. Restano espressamente e tassativamente escluse le seguenti attivita': - la sollecitazione del pubblico risparmio ai sensi art. 94 e seguenti del d. Lgs. N. 58/1998 e successive modificazioni; - l'esercizio nei confronti del pubblico delle attivita' di cui all'articolo 4 comma 2 della legge 197/91; - l'erogazione del credito al consumo. - lo svolgimento di attivita' intellettuali legalmente protette e riservate a professionisti iscritti in appositi albi.