La societa' ha per oggetto: a) il commercio all'ingrosso e al dettaglio, l'importazione e l esportazione, la trasformazione e la lavorazione di prodotti e relativi accessori per isolamento idro-termo-sanitario, di canalizzazioni u. T. A. E di articoli in generale per l'impiantistica e l edilizia civile e industriale; b) l'assistenza alla clientela ed altri servizi nei settori di cui al punto a); c) la prestazione e la fornitura di servizi alle aziende come ad esempio in via esemplificativa e non tassativa la gestione dei depositi di merce, la fornitura di servizi logistici, la fornitura di servizi amministrativi in generale, la formazione del personale, ricerche di mercato, la locazione e gestione di immobili, ecc. ; d) il rilascio di mandati di vendita, nei settori di cui al punto a); e) l'acquisto, la vendita e lo sfruttamento di processi e brevetti nei suddetti settori. In relazione a tale oggetto la societa' potra' compiere tutte le operazioni finanziarie, mobiliari ed immobiliari, commerciali, industriali che saranno ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il conseguimento dell oggetto medesimo. La societa' potra' prestare avalli, fidejussioni ed ogni altra garanzia anche reale, a favore proprio, di terzi nonche' di societa' delle quali possegga in tutto o in parte il capitale sociale. Al fine esclusivo del conseguimento dell'oggetto sociale la societa' potra' assumere, unicamente al fine di investimento stabile, partecipazioni e interessenze in altre societa' o imprese in italia ed all'estero, costituite o costituende, controllate o collegate ai sensi dell art. 2359 c. C. , aventi sia direttamente sia indirettamente oggetto analogo od affine o connesso al proprio, purche' non in via prevalente e non ai fini del collocamento. E quindi esclusa ogni attivita' finanziaria nei confronti del pubblico, la raccolta del risparmio, nonche' le attivita' previste dall'art. 18 della legge 7 giugno 1974 n. 216, l'attivita' di cui all'art. 1 della legge 2 gennaio 1991 n. 1, quelle di cui agli artt. 4, comma 3, e 6, comma 7, della legge 5 luglio 1991 n. 197 e quelle non permesse dal d. L. 1 settembre 1993 n. 385 nonche' dalla legge 23 novembre 1939 n. 1815. La societa' potra' partecipare a consorzi, ad associazioni ed a raggruppamenti di imprese di ogni genere.