Art. 3) oggetto sociale 3. 1 l'oggetto sociale e' la progettazione, l'acquisto e la vendita, la costruzione e la messa in funzione, sul territorio nazionale e all'estero, di impianti fotovoltaici, il commercio e la distribuzione, per conto proprio o altrui e sul territorio nazionale e all'estero, di prodotti e componenti, diritti d'opzione e di godimento per tutto cio' che rientra sotto la denominazione di "energie rinnovabili". 3. 2 unicamente per il raggiungimento dell'oggetto sociale e senza che cio' costituisca attivita' prevalente, la societa' puo' compiere, inoltre, tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari, finanziarie, necessarie o utili, anche indirettamente, per il conseguimento dell'oggetto sociale; puo' assumere interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese, costituite o costituende, aventi scopo analogo, connesso od affine al proprio a scopo di stabile investimento e non di collocamento, puo' concedere fideiussioni, prestare avalli e consentire iscrizioni ipotecarie sugli immobili sociali, anche a garanzia di obbligazioni assunte da terzi, nonche' a favore di istituti di credito, banche e societa' finanziarie, il tutto salvi i limiti di legge e le eventuali necessarie autorizzazioni.