Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
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La societa' ha per oggetto: 1) la produzione ed il commercio al dettaglio ed all'ingrosso di: - prodotti tessili in genere, compresi quelli per l'arredamento della casa; - articoli di vestiario confezionati di qualsiasi tipo compresi quelli di maglieria esterna ed interna e di camiceria; - accessori per l'abbigliamento, biancheria intima; - calzature e articoli in pelle e cuoio, quali borse, cinture, guanti, giubbini, ecc; - giocattoli, articoli sanitari e per la prima infanzia; 2) la lavorazione e la confezione di abbigliamento in genere, per conto proprio e per conto terzi; 3) la trasformazione e la realizzazione di prodotti tessili; 4) la produzione, trasformazione, commercializzazione di filati e tessuti di tutti i tipi e composizioni; 5) ogni altra attivita' connessa o collegata alle precedenti, compresa l'esportazione e l'importazione dei prodotti precedentemente elencati; 6) l'acquisto, la gestione, la creazione di alberghi, ristoranti e strutture turistico - ricettive in genere ed annessi servizi nonche' la gestione di agenzie di viaggi. La societa' potra' svolgere la propria attivita' sia in italia che all estero. Per il conseguimento dell'oggetto sociale la societa', altresi', potra': - avvalersi all'occorrenza dei benefici previsti dalle leggi nazionali e comunitarie, di provvidenze emanate a livello regionale, provinciale e comunale; - assumere agenzie e mandati con o senza deposito e/o rappresentanza; - partecipare a gare di appalto indette da privati e/o da enti pubblici o assumere committenze in subappalto; - assumere prestiti e mutui, anche ipotecari, per il finanziamento sia degli impianti sia della gestione; - disporre di affidamenti bancari; - acquistare o assumere in locazione attrezzature tecniche e macchinari; e quindi potra' compiere tutte le operazioni immobiliari e commerciali nonche' - con esclusione di qualsiasi operazione svolta da e nei confronti del pubblico - operazioni mobiliari e finanziarie, ritenute dall'organo amministrativo necessarie od utili per il raggiungimento dell'oggetto sociale ed assumere, sia direttamente che indirettamente, interessenze e partecipazioni in altre societa' od imprese aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio. La societa', operando nei territori dell'italia meridionale, per realizzare e sviluppare le proprie iniziative produttive puo' richiedere, domandare ed accedere ai benefici fiscali previdenziali-finanziari delle leggi specifiche in materia; con particolare riguardo ai provvedimenti del decreto legislativo del 21 aprile 2000 n. 185, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 156 del 6 luglio 2000. Inoltre la societa' potra' accedere a finanziamenti, contributi ed agevolazioni previsti dalla normativa regionale, nazionale e comunitaria, con particolare riferimento al d. Lgs. 21 aprile 2000 n. 185 titolo ii - capo ii - artt. 19 e 20, ed alle successive norme di attuazione di cui al regolamento approvato con d. Lgs. 28 maggio 2001 n. 295 - capo iii, con la specificazione che, a termini dell'art. 12 n. 4 del predetto decreto n. 295/2001, non sono consentiti atti di trasferimento di quote di partecipazione societaria che facciano venir meno le condizioni soggettive di disoccupazione e di residenza fissate all'art. 17, comma i e ii del d. Lgs. 185/2000, per almeno dieci anni dalla data della deliberazione di ammissione alle agevolazioni. Non sono validi, ne' efficaci, per un periodo di dieci anni a far tempo dalla data di concessione delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 21/04/2000 in favore della societa', gli atti di alienazione di quote sociali per effetto dei quali la compagine sociale non permanga costituita cosi' come prescritto dagli articoli 17 e 19 di tale decreto. La sede legale, amministrativa ed operativa della societa' dovra' permanere per un periodo di dieci anni a far tempo dalla data di concessione in favore della societa' stessa delle agevolazioni previste dal decreto legislativo n. 185 del 21 aprile 2000, in uno dei territori indicati nell'articolo 14 del medesimo decreto.
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