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Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata della propria attivita' professionale e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci ed in particolare i soci professionisti appartenenti ad una delle due categorie di soci cooperatori, di cui all'articolo 5 del presente statuto, instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente. La cooperativa adottera' un apposito regolamento, come previsto dall'articolo 6 della legge 3 aprile 2001 n. 142, al fine di disciplinare in modo dettagliato lo svolgimento dello scambio mutualistico cosi' come disciplinato dall'art. 2521 e nel rispetto del principio della parita' di trattamento tra i soci cooperatori. Tale regolamento disciplina, tra l'altro: 1. Le caratteristiche dei soci che svolgono attivita' professionale; 2. I criteri e le modalita' affinche' l'esecuzione dell'incarico professionale conferito alla cooperativa sia eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta; 3. I criteri e le modalita' affinche' la designazione del socio professionista sia compiuta dal cliente e, in mancanza di tale designazione, il nominativo debba essere previamente comunicato per iscritto all'utente; 4. I criteri e le modalita' con i quali il socio incaricato puo' avvalersi di ausiliari ovvero puo' essere sostituito, il tutto nel rispetto degli obblighi di informazione verso il cliente e dell'eventuale dissenso del medesimo, come previsto dalla vigente normativa; 5. Le caratteristiche del rapporto di lavoro autonomo in considerazione della natura delle prestazioni professionali, nonche' degli eventuali altri rapporti di lavoro previsti dal presente articolo; 6. Le modalita' della remunerazione. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La societa', con riferimento ai requisiti ed agli interessi dei soci, ha per oggetto specifico l'esercizio in via esclusiva da parte dei soci professionisti delle attivita' proprie delle professioni di ingegnere, architetto e geometra, riservate o consentite dalla legge ai liberi professionisti iscritti nei rispettivi ordini o collegi professionali come disciplinate dai relativi ordinamenti. Ai sensi della legge 183 del 12 novembre 2011 l'esecuzione dell'incarico professionale puo' essere eseguito solo dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. A tal fine la societa' e' tenuta ad adempiere gli obblighi di informazione previsti dalla legge, dal regolamento adottato con decreto del ministero della giustizia 8 febbraio 2013 n. 34 e dalle altre disposizioni in materia. Esclusivamente per lo svolgimento della relativa attivita' professionale la societa' potra' compiere operazioni mobiliari, immobiliari e finanziarie dirette a tale scopo e potra' assumere obbligazioni strumentalmente funzionali all'esercizio delle attivita', ferma l'esclusione delle attivita' riservate a determinati operatori dal d. Lgs. 58 del 1998 e dal d. Lgs. 382 del 1993 e delle attivita' che non siano qualificabili come professionali (ovvero le attivita' commerciali). La cooperativa puo' ricevere prestiti da soci finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. Sono comunque ammessi soci non professionisti, e fra questi anche le persone giuridiche per finalita' di investimento nelle ipotesi consentite dalla legge. Si intende prevalente l'esercizio delle attivita' proprie della professione di ingegnere e pertanto la societa' e' iscritta all'albo degli ingegneri.
Parole chiaveIl settore principale di 2Pm Cooptec Architettura & Ingegneria Società Cooperativa Società Tra Professionisti è Servizi alle imprese, con particolare riferimento a Societa' di ingegneria. L'attività economica con codice ATECO 71.12.10 è: Attività degli studi di ingegneria.
2Pm Cooptec Architettura & Ingegneria Società Cooperativa Società Tra Professionisti figura anche con le denominazioni: "2PM COOPTEC ARCHITETTURA INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" e "2PM COOPTEC ARCHITETTURA E INGEGNERIA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI".
Il capitale sociale dichiarato è pari a 5.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.