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- la societa' ha per oggetto esclusivo l'esercizio dell'attivita' professionale che forma oggetto della professione di consulente del lavoro anche ai sensi dell'art. 1 della legge 12/1979. Potra' inoltre svolgere ogni altra attivita' professionale riservata o consentita dalla legge a liberi professionisti iscritti negli albi professionali di appartenenza dei soci. La societa' potra' anche svolgere attivita' tecniche meramente strumentali o complementari all'attivita' professionale, nonche' fornire servizi accessori che ne consentano o ne facilitino il relativo esercizio. La societa' potra' compiere tutte le operazioni commerciali, industriali e finanziarie, mobiliari ed immobiliari ritenute necessarie od utili per il conseguimento dell'oggetto sociale prestando anche fideiussioni, avalli ed in genere ogni altra garanzia, anche reale, anche a favore di terzi. - possono essere soci della societa' unicamente professionisti iscritti ad ordini, albi e collegi professionali. Possono essere soci anche enti o persone con finalita' di investimento ovvero soggetti non professionisti che eroghino prestazioni tecniche a favore della societa' a condizione che: - siano in possesso dei requisiti di onorabilita' previsti per l'iscrizione all'albo professionale cui la societa' e' iscritta; - non abbiano riportato condanne definitive per una pena pari o superiore a due anni di reclusione per la commissione di un reato non colposo e salvo che non sia intervenuta riabilitazione; - non siano stati cancellati da un albo professionale per motivi disciplinari; - non ci sia mai stata a loro carico, neanche in primo grado, l'applicazione di alcuna misura di prevenzione personale o reale. Qualora i soci siano persone giuridiche o comunque soggetti diversi da persone fisiche, detti requisiti devono sussistere nella persona dei loro rappresentanti e amministratori. La sussistenza dei requisiti e' verificata dall'organo amministrativo al momento dell'ammissione di un socio. In ogni caso il numero dei soci professionisti e la loro partecipazione al capitale sociale deve essere tale da determinare la maggioranza dei due terzi nelle deliberazioni o decisioni dei soci. Il venir meno di tale condizione costituisce causa di scioglimento della societa' ed il consiglio dell'ordine o collegio professionale presso il quale e' iscritta la societa' procede alla cancellazione della stessa dall'albo, salvo che la societa' non abbia provveduto a ristabilire la prevalenza dei soci professionisti nel termine perentorio di sei mesi. Qualora si dovesse verificare il venir meno anche solo di un requisito, l'organo amministrativo deve convocare senza indugio l'assemblea affinche' vengano notiziati i soci e questi deliberino in merito. I soci non possono partecipare ad altre societa' tra professionisti. - l'incarico professionale conferito alla societa' puo' essere eseguito esclusivamente dai soci in possesso dei requisiti per l'esercizio della prestazione professionale richiesta. A tal fine la societa': a) informa il cliente del suo diritto di chiedere che l'esecuzione dell'incarico sia affidato ad uno o piu' soci professionisti da lui scelti; b) informa il cliente che, in mancanza di scelta, l'incarico potra' essere eseguito da ciascun socio in possesso dei requisiti per l'esercizio dell'attivita' professionale richiesta il cui nominativo sara' comunicato al cliente per iscritto; c) informa il cliente dell'esistenza di situazioni di conflitto di interesse, ai sensi della normativa vigente; d) consegna al cliente l'elenco dei soci, indicando quelli professionisti e quelli per finalita' di investimento e fornendo le informazioni richieste dalla normativa vigente; e) comunica al cliente i nominativi dei sostituti e degli ausiliari dei quali il socio professionista puo' avvalersi, ai sensi della normativa vigente. - le quote detenute dai soci professionisti sono quote con prestazioni accessorie. Relativamente alle modalita' di esecuzione delle attivita' professionali, le stesse saranno determinate a seguito di una delibera assembleare che definisca orario, giorni lavorativi, obbligo di aggiornamento professionale e remunerazione. Rimane salva la possibilita' di distribuzione degli eventuali utili di esercizio.
Parole chiaveIl settore di attività (codice ATECO 69.20.30) è: Attività dei consulenti del lavoro.
2S Lavoro Società Tra Professionisti - Srl è registrata anche con le denominazioni: "2S LAVORO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SRL", "2S LAVORO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI" e "2S LAVORO SOCIETA' TRA PROFESSIONISTI SOCIETA' A RESPONSABILITA' LIMITATA".
Secondo i criteri europei, 2S Lavoro Società Tra Professionisti - Srl è una "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). Il capitale sociale risulta essere di 10.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.