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La cooperativa e' retta dai principi della mutualita' e, conformemente alla legge n. 381/91, non ha scopo di lucro e si propone di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana e alla integrazione sociale dei cittadini mediante lo svolgimento di attivita' d'impresa indicate nel successivo articolo 5) e finalizzate all'integrazione sociale e lavorativa di persone socialmente svantaggiate, ai sensi dell'articolo 1 lettera b) e articolo 4) della legge n. 381/91. Essa si propone lo svolgimento delle attivita' previste dal paragrafo successivo finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell'articolo 1 comma 1 punto b) della legge n. 381/91 ed eventuali modificazioni ed integrazioni. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale della comunita', deve cooperare attivamente con altri enti cooperativi, altre imprese, imprese sociali e del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', dei volontari, dei soci e degli enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. A norma della legge 3 aprile 2001 n. 142 e successive modificazioni e integrazioni, il socio lavoratore stabilisce, successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro in forma subordinata o autonoma, o in qualsiasi altra forma consentita dalla legislazione vigente con cui contribuisce comunque al raggiungimento dello scopo sociale. Considerato lo scopo mutualistico, cosi' come definito dall'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, al fine dell'inserimento lavorativo di persone svantaggiate ai sensi dell' articolo 1, comma 1 punto b) della legge 8 novembre 1991 n. 381, dove persone svantaggiate si intendono quelle indicate all' articolo 4, comma 1 della predetta legge n. 381/91, in conto proprio o per conto terzi, la cooperativa ha come oggetto lo svolgimento delle seguenti attivita': - la realizzazione, la produzione, la commercializzazione per conto proprio o conto di terzi, di accessori per abbigliamento e tempo libero, borse in pelle e/o tessuti sintetici, custodie, astucci di qualsiasi tipo, borse sportive e zaini per qualsiasi uso e loro accessori. In relazione ai principi che disciplinano le societa' cooperative e ispirati alla mutualita', la cooperativa puo' gestire stabilmente o temporaneamente, in conto proprio e per conto terzi, servizi inerenti alle attivita' sopra meglio descritte. Tali attivita' verranno svolte secondo i principi di mutualita' prevalente cosi' come definiti dall'articolo 2512 codice civile, potendosi avvalere comunque delle prestazioni lavorative e degli apporti di beni e servizi anche di non soci. La cooperativa potra', inoltre, svolgere qualunque attivita' connessa o affine a quelle sopraelencate utili al conseguimento degli scopi sociali, e compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nonche' la commercializzazione di beni e servizi derivanti dalle iniziative sopraddette. La cooperativa per agevolare il conseguimento e la realizzazione dell'oggetto sociale: - puo' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico, per la ristrutturazione ed il potenziamento aziendale; - puo' adottare procedure di programmazione pluriennali e finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, approvate annualmente dall'assemblea in sede di approvazione dei bilanci, previo parere dell'assemblea speciale dei possessori di azioni di partecipazione cooperativa. Le procedure di programmazione pluriennali vengono elaborate dall'organo amministrativo il quale le propone all'assemblea per l'approvazione; - puo' concorrere ad aste pubbliche o private, a gare di appalto sia pubbliche che private, licitazioni o trattative private e in particolare stipulare convenzioni di cui all'articolo 5 della legge 381 del 1991. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche', tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, non ai fini del collocamento ed in via non prevalente, in imprese, anche consortili, che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) promuovere e partecipare ad enti ed organismi anche consortili finalizzati a sviluppare e ad agevolare gli approvvigionamenti di beni e di servizi a favore dei propri aderenti; potra', inoltre, aderire a consorzi fidi al fine di ottenere, per il loro tramite, agevolazioni e facilitazioni nell'accesso al credito bancario per sopperire alle esigenze finanziarie della cooperativa, prestando all'uopo le necessarie garanzie e fideiussioni; 3) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge n. 59/92 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 4) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'articolo 12, legge n. 127/71, dell'articolo 11, legge n. 385/93 e di quanto disposto in materia dalla delibera cicr del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge. E' comunque escluso l'esercizio nei confronti del pubblico di ogni attivita' qualificata dalla legge come finanziaria.
Parole chiaveIl codice ATECO 15.12.09 corrisponde all'attività: Fabbricazione di altri articoli da viaggio, borse e simili, pelletteria e selleria.
3 Tekno Società Cooperativa Sociale appartiene alla categoria "microimpresa" per numero di dipendenti (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 12.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.