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La cooperativa e' retta dal principio della mutualita', in ossequio a quanto disposto dall art. 2511 del codice civile e dalle vigenti leggi in materia di cooperazione e nell ambito delle proprie attivita', intende orientare la gestione sociale al conseguimento dei parametri di scambio mutualistico prevalente ai sensi dell articolo 2512 e seguenti del codice civile. La cooperativa si propone, senza alcun scopo di lucro, di far partecipare i soci ai benefici della mutualita', applicandone i metodi ed ispirandosi nella sua attivita' ai principi della libera e spontanea cooperazione, alla cui diffusione e' impegnata, sia procurando ai soci condizioni piu' favorevoli di lavoro, sia concorrendo alla promozione dei servizi sociali, anche in collegamento con gli altri enti locali. Su delibera del consiglio di amministrazione la cooperativa potra' aderire e partecipare a consorzi od altri organismi economici e cooperativistici la cui attivita' risulti utile al conseguimento dei suoi scopi sociali. La cooperativa, con riferimento ai requisiti e agli interessi dei soci ha per oggetto le seguenti attivita': - organizzare e disciplinare l'insegnamento dello sci, la formazione professionale dei maestri di sci, tutelando, favorendo e agevolando la loro attivita' ed in particolare il loro lavoro; - esercitare l'attivita', anche per conto di terzi, di manutenzione, riparazione, montaggio e gestione in genere di impianti di risalita a fune di ogni specie; - gestire strutture turistico-ricettive, ricreative e complessi sportivi, per l'insegnamento e la pratica delle diverse discipline sportive, senza alcuna esclusione, con l'inerente commercio delle attrezzature e degli articoli connessi e loro accessori ivi compresi i capi di abbigliamento e con l'inerente esercizio di tavole calde, pizzerie, sale da bar, caffe', pasticcerie o simili, per la somministrazione di alimenti e bevande, nonche' rivendita di generi di monopolio, annessi ai succitati impianti sportivi. La cooperativa inoltre, in conformita' e nello spirito della legge regionale 15 luglio 1982 n. 37 della regione lombardia si propone di: - prestare la propria opera in operazioni di soccorso; - collaborare con gli enti locali, ed in particolare con il comune di foppolo, e con le autorita' scolastiche per favorire ed agevolare la pratica dello sci tra i giovani; - collaborare con i comuni e gli enti turistici per le iniziative atte ad incrementare l'afflusso turistico. La cooperativa potra', inoltre, svolgere qualsiasi altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti ai medesimi nonche', tra l altro, per la sola identificazione esemplificativa: a) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; b) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all attivita' sociale, con tassativa esclusione di qualsiasi attivita'; c) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori pubblici o privati, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; d) concedere avalli cambiari, fidejussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle vigenti leggi; e) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Potra', infine, stipulare contratti per la partecipazione a gruppi cooperativi paritetici, ai sensi dell art. 2545-septies del codice civile, previa delibera da parte dell assemblea dei soci.
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