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Articolo 2 2. 1 - la cooperativa, con spirito mutualistico e senza alcuna finalita' di lucro, ha lo scopo di ricercare e garantire opportunita' di lavoro per i propri soci alle migliori condizioni di mercato. In relazione allo scopo, la cooperativa avvalendosi prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci (art. 2512, primo comma, punto 2), si propone, con spirito mutualistico e senza finalita' di lucro, l'esercizio delle seguenti attivita': - la gestione di centri meccanografici e contabili per l'eleborazione elettronica dei dati a favore di piccole imprese commerciali, imprese artigianali ed altri utenti; - organizzazione di servizi per disbrigo di pratiche in genere, anche assicurative e finanziarie, richiesta di certificati ed altri servizi commerciali a favore delle dette imprese e utenti; - organizzazione di servizi per l'accertamento, liquidazione e riscossione dei tributi, rilevazione dati ed elaborazioni statistiche, ove concessi in appalto da enti pubblici; - ricerca, fornitura e selezione di personale a favore di imprese commerciali ed artigianali la cooperativa potra' stipulare accordi o convenzioni con soggetti pubblici e privati interessati al perseguimento delle finalita' e dei compiti che la stessa si propone per l'esercizio dell'attivita' di servizi, la cooperativa stipulera' apposita convenzione con un caaf o professionista abilitato per il conseguimento degli scopi sociali la cooperativa potra' svolgere la propria attivita' anche con terzi (art. 2521, secondo comma, c. C. ) e potra' utilizzare i finanziamenti e i contributi erogati dalla unione europea, dallo stato italiano o dagli altri enti pubblici o privati al solo fine del conseguimento dell'oggetto sociale ed in via non prevalente, la cooperativa potr?Compiere tutte le operazioni mobiliari, immobiliari, creditizie, finanziarie atte a raggiungere lo scopo sociale, nel rispetto delle leggi n. 1 e 197 del 1991 e successive modificazioni, e si avvarra' di tutte le agevolazioni e provvidenze di legge; la societa' potra' inoltre, acquisire interessenze e partecipazioni in imprese che svolgano attivita' analoghe e potra' consociarsi con altre cooperative aventi lo stesso scopo sociale per rendere piu' efficace la propria azione. Resta fermo che le eventuali attivita' di natura finanziaria ed, in particolare, quella di assunzione di partecipazioni, strumentali al conseguimento dell'oggetto sociale, non saranno, comunque, esercitate nei confronti del pubblico. La cooperativa potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31 gennaio 1992 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative la cooperativa intende avvalersi di tutte le agevolazioni fiscali, finanziarie e previdenziali previste dalle vigenti normative nazionali e comunitarie, ove applicabili sono consentiti conferimenti di capitale e versamenti soci in conto capitale e a fondo perduto; sono, inoltre, consentiti finanziamenti, a titolo oneroso o gratuito, da parte dei soci alla societa' a condizione che vengano effettuati nei limiti di legge e secondo i criteri stabiliti dal cicr e dalle istruzioni della banca d'italia e disposizioni sopravvenute resta fermo che la remunerazione del capitale sociale non potra' in alcun caso essere superiore alla misura prevista dall'art. 2514, primo comma, lettera b), codice civile ed eventuali disposizioni sopravvenute
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