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- la mediazione creditizia nei limiti di cui appresso: - la mediazione e/o consulenza nella concessione di finanziamenti da parte di banche e/o finanziarie, previste dall'art. 16 della legge 7 marzo 1996 n. 108, con particolare riferimento al riferimento al settore riguardante le richieste di mutui ipotecari provenienti da privati, viene espressamente esclusa la raccolta del risparmio fra il pubblico e di tutte le attivita' previste e disciplinate dal d. L. 3 maggio 1991 n. 143 e dalla legge n. 1 del 2 gennaio 1991. Il tutto anche ai sensi e nel rispetto della legge 7 marzo 1996 n. 108 e del d. P. R. Del 28 luglio 2000 n. 287; - la fornitura di servizi, la realizzazione, l'organizzazione e la gestione in italia e all'estero di reti commerciali giuridicamente ed economicamente indipendenti (reti di franchising), di affiliati (franchisees), titolari di attivita' autonome, regolarmente abilitati ed iscritti nel relativo "albo dei mediatori creditizi", previsti dall'art. 16 della legge 7. 3. 1996 n. 108 e successive modifiche ed integrazioni con esclusione delle attivita' soggette ad autorizzazione della consob, della banca d'italia ed alle leggi e regolamenti riguardanti i promotori finanziari. La societa' potra', inoltre, compiere, in via complementare, qualsiasi operazione mobiliare, immobiliare, comerciale, finanziarie, nel rispetto dela normativa vigente e comunque non nei confronti del pubblico, locativa, ipotecaria, utile e/o necessaria per il conseguimento dello scopo sociale; potra', inoltre, costituire o essere socia in altre imprese e societa' o enti con oggetto uguale, affine o complementare al proprio per il conseguimento degli scopi sociali. La societa' potra', infine, sempre in via complementare e al solo scopo del conseguimento dell'oggetto sociale prestare fidejussioni, avalli, ipoteche ed altre garanzie personali e realizzare, anche per obbligazioni di terzi, nonche', con le limitazioni di cui ai commi successivi, assumere partecipazioni od interessenze in altre societa', purche' aventi oggetto affine con il proprio. Sono comunque tassativamente escluse dall'oggeto sociale tutte le attivita' per le quali la legge richiede preventivamente autorizzazioni, abilitazioni od iscrizioni in albi che non possono essere richieste anche successivamente, ovvero tutte le attivita' per le quali la legge richiede un capitale sociale superiore a quello detenuto dalla societa'.
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