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1) la societa' ha per oggetto la gestione del servizio idrico integrato costituito dall'insieme dei servizi pubblici di captazione, adduzione e distribuzione di acqua ad usi civili di fognatura e di depurazione delle acque reflue, nell'ambito territoriale ottimale pescarese. La gestione si riferisce anche agli usi industriali delle acque gestite nell'ambito del servizio idrico integrato. 2) la societa' puo' svolgere la sua attivita' nei limiti consentiti dall'ordinamento con riferimento al modello di societa' di cui all'art. 17, d. Lgs. 201/2022, c. D. "in house": le societa' in house ricevono affidamenti diretti di contratti pubblici dalle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo o da ciascuna delle amministrazioni che esercitano su di esse il controllo analogo congiunto solo se non vi sia partecipazione di capitali privati, ad eccezione di quella prescritta da norme di legge e che avvenga in forme che non comportino controllo o potere di veto, ne' l'esercizio di un'influenza determinante sulla societa' controllata, ai sensi dell'art. 16 c. 1 del d. Lgs. N. 175/2016. Per il perseguimento all'oggetto sociale, la societa' puo' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari ed immobiliari, ritenute utili e necessarie; nei limiti di quanto previsto dall'art. 16 c. 3, d. Lgs. N. 175/2016. A norma dell'art. 16 del d. Lgs. N. 175/2016, la societa' e' tenuta a svolgere l'attivita' prevalente in favore degli enti locali soci, di modo che oltre l'ottanta per cento del proprio fatturato deve derivare dallo svolgimento dei compiti a essa affidati dagli enti locali soci. La produzione ulteriore rispetto al limite di fatturato dell'ottanta per cento e' consentita per la prestazione di attivita' diverse (quali, a titolo esemplificativo ma non esaustivo, acque termali, produzione di energia elettrica da fonti alternative, gestione fanghi di depurazione, riuso delle acque reflue), purche' lo svolgimento delle attivita' medesime permetta di conseguire economie di scala o altri recuperi di efficienza sul complesso dell'attivita' principale della societa' e, in ogni caso, siano finalizzate al perseguimento degli interessi pubblici degli enti locali soci. La prestazione di siffatte attivita' ulteriori puo' essere realizzata anche mediante il ricorso a societa' interamente controllate e appositamente costituite, purche' cio' sia consentito dalle norme, anche regionali, vigenti. Nel rispetto di quanto previsto dall'art. 8 del d. Lgs. N. 175/2016: 1) le operazioni, anche mediante sottoscrizione di un aumento di capitale o partecipazione a operazioni straordinarie, che comportino l'acquisto da parte di un'amministrazione pubblica di partecipazioni in societa' gia' esistenti sono deliberate secondo le modalita' di cui all'articolo 7, commi 1 e 2. 2) l'eventuale mancanza o invalidita' dell'atto deliberativo avente ad oggetto l'acquisto della partecipazione rende inefficace il contratto di acquisto della partecipazione medesima. 3) la societa' e' vincolata a svolgere la propria attivita' con i soci ovvero, con le collettivita' rappresentate dai soci e del territorio di riferimento dei soci medesimi. 4) ai sensi dell'art. 16 comma 7 le societa' di cui al presente articolo sono tenute all'acquisto di lavori, beni e servizi secondo la disciplina di cui al decreto legislativo n. 50 del 2016. Resta fermo quanto previsto dall'articolo 192 del medesimo decreto legislativo n. 50 del 2016. 5) la societa' assicura agli utenti e ai cittadini le informazioni inerenti il servizio gestito. 6) la societa' promuove ed intraprende tutti quegli studi, iniziative, incontri, ricerche ed attivita' intese a contribuire alla realizzazione del fine perseguito. 7) la societa' e' tenuta a gestire il servizio con i criteri di efficacia, efficienza, economicita' e risparmio della risorsa idrica, nel rispetto delle norme nazionali (di cui al d. Lgs. 152/2006) e comunitarie. Qualsiasi uso delle acque e' effettuato salvaguardando le aspettative ed i diritti delle generazioni future. 8) la societa' esercita la propria attivita' con esclusivo riferimento al territorio degli enti locali soci o al territorio di cui al servizio idrico integrato comunque affidato dall' eat.
Parole chiaveA.c.a. Spa In House Providing opera nel settore Utility, specializzandosi in Servizio idrico. Secondo la classificazione ATECO, il codice 36.00.00 indica: Raccolta, trattamento e fornitura di acqua.
I nomi alternativi di A.c.a. Spa In House Providing sono: "A.C.A. SPA", "A.C.A.", "A.C.A. IN HOUSE PROVIDING", "A.C.A. SOCIETA' PER AZIONI", "A.C.A. IN HOUSE PROVIDING SPA" e "A.C.A. IN HOUSE PROVIDING SOCIETA' PER AZIONI".
Secondo la classificazione europea delle imprese, A.c.a. Spa In House Providing rientra nella categoria "media impresa" (tra 50 e 249 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 754.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.