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1) l'associazione persegue, senza scopo di lucro, finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale mediante lo svolgimento delle attivita' di interesse generale di cui infra. Piu' precisamente, l'associazione, ispirandosi ai principi della solidarieta' umana, si prefigge come scopo di promuovere e sostenere la partecipazione collettiva, creativa e responsabile di bambini, adolescenti e giovani, giovani coppie e adulti negli ambienti di vita in cui essi si trovano, contribuendo pertanto alla diffusione di quei valori e di quelle prassi che fondano la cultura della cittadinanza attiva, nella quale si riconoscono i soci di questa associazione. 2) l'associazione si propone di svolgere, in via esclusiva o principale, in favore dei propri associati, di loro familiari o di terzi e avvalendosi in modo prevalente delle attivita' di volontariato degli associati, le seguenti attivita' di interesse generale di cui all'art. 5 del d. Lgs. 117/2017: - promozione della cultura della legalita', della pace tra i popoli, della nonviolenza e della difesa non armata; - promozione e tutela dei diritti umani, civili, sociali e politici, nonche' dei diritti dei consumatori e degli utenti delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo, promozione delle pari opportunita' e delle iniziative di aiuto reciproco, incluse le banche dei tempi di cui all'articolo 27 della legge 8 marzo 2000, n. 53, e i gruppi di acquisto solidale di cui all'articolo 1, comma 266, della legge 24 dicembre 2007, n. 244; - formazione extra-scolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo e al contrasto della poverta' educativa; - formazione universitaria e post-universitaria; - educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53, e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa; - organizzazione e gestione di attivita' culturali, artistiche o ricreative di interesse sociale, incluse attivita', anche editoriali, di promozione e diffusione della cultura e della pratica del volontariato e delle attivita' di interesse generale di cui al presente articolo; - radiodiffusione sonora a carattere comunitario, ai sensi dell'articolo 16, comma 5, della legge 6 agosto 1990, n. 223, e successive modificazioni; - ricerca scientifica di particolare interesse sociale; - servizi strumentali ad enti del terzo settore resi da enti composti in misura non inferiore al settanta per cento da enti del terzo settore; - organizzazione e gestione di attivita' sportive dilettantistiche; - riqualificazione di beni pubblici inutilizzati o di beni confiscati alla criminalita' organizzata. - interventi di tutela e valorizzazione del patrimonio culturale e del paesaggio, ai sensi del decreto legislativo 22 gennaio 2004, n. 42, e successive modificazioni; - interventi e servizi finalizzati alla salvaguardia e al miglioramento delle condizioni dell'ambiente e all'utilizzazione accorta e razionale delle risorse naturali, con esclusione dell'attivita', esercitata abitualmente, di raccolta e riciclaggio dei rifiuti urbani, speciali e pericolosi, nonche' alla tutela degli animali e prevenzione del randagismo, ai sensi della legge 14 agosto 1991, n. 281; - attivita' commerciali, produttive, di educazione e informazione, di promozione, di rappresentanza, di concessione in licenza di marchi di certificazione, svolte nell'ambito o a favore di filiere del commercio equo e solidale, da intendersi come un rapporto commerciale con un produttore operante in un'area economica svantaggiata, situata, di norma, in un paese in via di sviluppo, sulla base di un accordo di lunga durata finalizzato a promuovere l'accesso del produttore al mercato e che preveda il pagamento di un prezzo equo, misure di sviluppo in favore del produttore e l'obbligo del produttore di garantire condizioni di lavoro sicure, nel rispetto delle normative nazionali ed internazionali, in modo da permettere ai lavoratori di condurre un'esistenza libera e dignitosa, e di rispettare i diritti sindacali, nonche' di impegnarsi per il contrasto del lavoro infantile; - organizzazione e gestione di attivita' turistiche di interesse sociale, culturale o religioso; - alloggio sociale, ai sensi del decreto del ministero delle infrastrutture del 22 aprile 2008, e successive modificazioni, nonche' ogni altra attivita' di carattere residenziale temporaneo diretta a soddisfare bisogni sociali, sanitari, culturali, formativi o lavorativi; - agricoltura sociale, ai sensi dell'articolo 2 della legge 18 agosto 2015, n. 141, e successive modificazioni; - beneficenza, sostegno a distanza, cessione gratuita di alimenti o prodotti di cui alla legge 19 agosto 2016, n. 166, e successive modificazioni, o erogazione di denaro, beni o servizi a sostegno di persone svantaggiate o di attivita' di interesse generale a norma del presente articolo; - cooperazione allo sviluppo, ai sensi della legge 11 agosto 2014, n. 125, e successive modificazioni; - accoglienza umanitaria ed integrazione sociale dei migranti; - servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone di cui all'articolo 2, comma 4, del decreto legislativo recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'articolo 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106; - servizi sociali ai sensi dell'articolo 1, commi 1e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328, e successive modificazioni, e interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; - interventi e prestazioni sanitarie; - prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del consiglio dei ministri 14 febbraio 2001, pubblicato nella gazzetta ufficiale n. 129 del 6 giugno 2001, e successive modificazioni; - cura di procedure di adozione internazionale ai sensi della legge 4 maggio 1983, n. 184; - protezione civile ai sensi della legge 24 febbraio 1992, n. 225, e successive modificazioni. Piu' precisamente, l'associazione, nell'esercizio delle attivita' di interesse generale di cui sopra, si propone di: - creare attivita' di sostegno, aggregazione, coscientizzazione e movimentazione a partire da quegli ambienti, come la scuola, in cui la presenza di opportunita' di tal genere e' essenziale per promuovere la qualita' della vita degli ambienti stessi, contenendo il disagio, favorendone il superamento e in generale incrementando e supportando la relazionalita' positiva. Tali attivita' saranno pensate in modo da permettere ai soggetti incontrati: - di venire in contatto con strumenti di assistenza qualora ne abbiano bisogno (sostegno); - di conoscersi e di imparare a lavorare insieme (aggregazione); - di analizzare e valutare questioni e realta' di interesse comune (coscientizzazione); - di esprimersi collettivamente in modo concreto, responsabile e creativo relativamente ad esse (movimentazione). 3) l'associazione puo' svolgere ogni altra attivita' connessa o affine a quelle sopraelencate e compiere, sempre nel rispetto della normativa di riferimento e in via secondaria e strumentale, ogni atto o operazione contrattuale necessarie o utile alla realizzazione diretta o indiretta degli scopi istituzionali, quali a titolo esemplificativo e non esaustivo: - organizzare incontri, conferenze e dibattiti, mostre, proiezioni, performance, manifestazioni, per favorire lo scambio di idee e conoscenze, con particolare riguardo ai contatti con la scuola, il mondo giovanile, la famiglia, cooperazioni con altre associazioni, gruppi e istituzioni sia pubbliche che private, che perseguano finalita' analoghe; - promuovere e gestire esperienze comunitarie autofinanziate sul territorio, attraverso persone che scelgono di vivere per periodi determinati in uno stesso luogo; - predisporre e gestire strutture con spazi e ambienti idonei allo svolgimento di attivita' culturali, formative, ricreative, ludiche-sportive, sociali ed assistenziali, di intrattenimento creativo e artistico in genere, per promuovere la socialita' e la partecipazione dei propri soci, come dell'intera comunita', a momenti di impegno sociale e civile nel contesto della cittadinanza attiva. 4) inoltre l'associazione, mediante specifiche deliberazioni, potra': - somministrare alimenti e bevande ai sensi dell'art. 31, della l. 383/2000; - effettuare raccolte pubbliche occasionali di fondi, anche attraverso feste, banchetti e sottoscrizioni a premi; - esercitare, altre attivita' non prevalenti di natura commerciale, vendite e noleggi, al fine di sostenere economicamente le attivita' istituzionali; in tal caso dovra' osservare le normative amministrative e fiscali vigenti; - svolgere tutte quelle altre attivita' necessarie o utili per il conseguimento dello scopo sociale. 5) e' vietato all'associazione di svolgere attivita' diverse da quelle istituzionali se non quelle a queste direttamente connesse, quali a titolo meramente esemplificativo quelle di cui al presente articolo. 6) l'associazione non ha scopi di lucro ed e' aperta a tutti indipendentemente dalle opinioni politiche, confessionali ed ideologiche e dall'appartenenza a categorie, enti diverse. 7) l'associazione puo' aderire ed affiliarsi ad altre organizzazioni, enti ed associazioni operanti in italia e all'estero per il conseguimento dei fini sociali. 8) le attivita' principali o quelle ad esse direttamente connesse, sono svolte dall'associazione prevalentemente tramite prestazioni personali, volontarie e gratuite dei propri associati o delle persone aderenti agli enti associati. L'associazione puo' assumere lavoratori dipendenti o avvalersi di prestazioni di lavoro autonomo o di altra natura, anche dei propri associati, fatto salvo quanto disposto dall'art. 17, comma 5, cts, solo quanto cio' sia necessario ai fini dello svolgimento delle attivita' di interesse generale e al perseguimento delle finalita' di cui sopra. In ogni caso, il numero dei lavoratori impiegati nell'attivita' non puo' essere superiore al 50% (cinquanta per cento) del numero dei volontari o al 5% (cinque per cento) del numero degli associati. 9) l'associazione non potra' in ogni caso essere sottoposta a direzione, coordinamento o controllo da parte di enti pubblici e/o degli altri enti di cui all'art. 4 comma 2 d. Lgs. N. 117/2017.
Parole chiaveIn base alla codifica ATECO, il codice 93.29.90 rappresenta: Altre attività di intrattenimento e di divertimento nca.
La categoria dimensionale di "Acmos Associazione Di Promozione Sociale" O, In Forma Abbreviata, "Acmos Aps" è "microimpresa" (meno di 10 dipendenti).