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La cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione socia- le dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio-sanitari ed educativi, incluse le attivita' di cui all'art. 2, comma 1, lettera a), b), c), d) e p) del decreto legislativo 3 luglio 2017, n. 112, recante revisione della disciplina in materia di impresa sociale, di cui all'art. 1, comma 2, lettera c), della legge 6 giugno 2016, n. 106, lettera cosi' modificata dall'art. 17, comma 1, decreto legislativo n. 112/2017. La cooperativa si ispira ai principi che sono alla base del movimento cooperativo mondiale ed in rapporto ad essi agisce. Questi principi sono: la mutualita', la solidarieta', la democraticita', l'impegno, l'equilibrio delle responsabilita' rispetto ai ruoli, lo spirito comunitario, il legame con il territorio, un equilibrato rapporto con lo stato e le istituzioni pubbliche. La cooperativa, per poter curare nel miglior modo gli interessi dei soci e lo sviluppo socio economico e culturale delle comunita', deve cooperare attivamente, con altri enti cooperativi, altre imprese ed imprese sociali e organismi del terzo settore, su scala locale, nazionale e internazionale. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali mediante il coinvolgimento delle risorse della comunita', e in special modo volontari ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie anche all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. La cooperativa opera in forma mutualistica e senza fini speculativi tramite la gestione in forma associata dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di collaborazione coordinata non occasionale. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della quantita' e della qualita' dei rapporti mutualistici, la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Con delibera dell'organo amministrativo, la cooperativa potra' aderire ad una delle associazioni nazionali di rappresentanza e tutela del movimento cooperativistico di cui al d. L. C. P. S. 14 dicembre 1947 n. 1577 ed alle sue organizzazioni periferiche territorialmente competenti. "; considerato lo scopo mutualistico, come sopra definito all'art. 3, la cooperativa, ai sensi dell'art. 1, lett. A) della legge 381/91, integrato dall'articolo 17, comma 1 del d. Lgs 112, n 122, ha come oggetto la gestione di servizi socio- sanitari ed educativi, nonche' le attivita' aventi ad oggetto gli interventi e le prestazioni di cui all'articolo 2, comma 1, lettere a) b), c), d), l), e p) del d. Lgs 3 luglio 2017, n. 112. Pertanto la cooperativa si occupera' della gestione e l'organizzazione stabile o temporanea, in proprio o per conto terzi delle attivita' di seguito elencate a solo titolo esemplificativo e non esaustivo: a) servizi socio-assistenziali, sanitari, educativi; interventi e servizi sociali ai sensi dell'art. 1 e 2, della legge 8 novembre 2000, n. 328 e successive modificazioni ed interventi, servizi e prestazioni di cui alla legge 5 febbraio 1992, n. 104, e successive modificazioni, e di cui alla legge 22 giugno 2016, n. 112, e successive modificazioni; b) interventi e prestazioni sanitarie; c) prestazioni socio-sanitarie di cui al decreto del presidente del cdm del 14 febbraio 2001 e successive modificazioni; d) educazione, istruzione e formazione professionale, ai sensi della legge 28 marzo 2003, n. 53 e successive modificazioni, nonche' le attivita' culturali di interesse sociale con finalita' educativa, nei limiti previsti dalle lett. D), l) e p) dell'art. 2 comma 1 d. Lgs 112/17; e) formazione extrascolastica, finalizzata alla prevenzione della dispersione scolastica e al successo scolastico e formativo, alla prevenzione del bullismo ed al contrasto della poverta' educativa, nei limiti previsti dalle lett. D), l) e p) dell'art. 2 comma 1 d. Lgs 112/17; f) servizi finalizzati all'inserimento o al reinserimento nel mercato del lavoro dei lavoratori e delle persone svantaggiate, nei limiti previsti dalle lett. D), l) e p) dell'art. 2 comma 1 d. Lgs 112/17 e secondo i criteri e disposizioni di cui all'art. 2, 4 e 5 comma, del decr. Lgs. 112/2017. G) in particolare, si intendono svolgere i seguenti servizi socio-sanitari, socio assistenziali ed educativi: 1. In strutture adibite all'attivita' sanitaria, socio sanitaria, socio-culturale, socio assistenziale; 2. In centri diurni, case protette, case di riposo, residenze sanitarie assistite e ogni altro servizio volto all'assistenza, al sostegno della domiciliarita' e all'innalzamento della qualita' della vita delle persone anziane e dei soggetti in difficolta', ivi compresi soggiorni sociali; 3. In centri di aggregazione, centri di attivita' culturale e ricreativa, ivi compresi soggiorni estivi e di vacanza, ludoteche, mediateche, centri di documentazione e ogni altro servizio volto alla formazione, informazione, socializzazione e assistenza, nonche' alla prevenzione del bullismo, a favore in particolare di minori e altri soggetti in stato di bisogno, nei limiti previsti dalle lett. D), l) e p) dell'art. 2 comma 1 d. Lgs 112/17; 4. Attraverso servizi di trasporto e accompagnamento di minori, persone diversamente abili e soggetti svantaggiati con mezzi idonei; 5. In favore di persone in condizioni di bisogno e di fragilita', anche attraverso l'intervento di assistenti domiciliari, assistenti famigliari e badanti, nonche' di ogni attivita' e servizio volto alla lotta alla poverta' e all'esclusione sociale; la cooperativa potra' svolgere le attivita' che siano connesse o affini ai servizi sopra elencati, incluse le attivita' collaterali e secondarie (a titolo semplificativo: servizi di pulizia, ristorazione, mensa, manutenzione, trasporto, lavanderia) effettuate in via sussidiaria e strumentale nei limiti previsti dalla normativa vigente. Nei limiti e secondo le modalita' previste dalle vigenti norme di legge, la cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa o affine alle attivita' sopraelencate, nonche' potra' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare, mobiliare, commerciale, industriale e finanziaria necessarie od utili allo svolgimento delle attivita' sociali o comunque, sia direttamente che indirettamente, attinenti alle medesime compresa l'istituzione, costruzione, acquisto di magazzini, attrezzature ed impianti atti al raggiungimento degli scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi o elenchi. La societa' potra' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative. La cooperativa potra' altresi' assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, con particolare riguardo alla facolta' di sostenere lo sviluppo di altre cooperative sociali, con esclusione assoluta della possibilita' di svolgere attivita' di assunzione di partecipazioni riservata dalla legge a cooperative in possesso di determinati requisiti, appositamente autorizzate e/o iscritte in appositi albi o elenchi. L'organo amministrativo e' autorizzato a compiere le operazioni di cui all'articolo 2529 del codice civile alle condizioni e nei limiti ivi previsti. La cooperativa, inoltre, per stimolare e favorire lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, potra' istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento approvato dall'assemblea, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del raggiungimento dell'oggetto sociale. E' in ogni caso esclusa ogni attivita' di raccolta di risparmio tra il pubblico.
Parole chiaveAcqua Viva Società Cooperativa Sociale - E.t.s. appartiene al comparto Servizi alle famiglie e si occupa di Servizi sanitari. La classificazione ATECO 87.30.00 identifica l'attività: Strutture di assistenza residenziale per anziani e disabili.
Acqua Viva Società Cooperativa Sociale - E.t.s. è anche conosciuta con i nomi: "ACQUA VIVA SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE - E.T.S.", "E.T.S.", "ACQUA VIVA", "SOCIETA E.T.S.", "SOCIETA ACQUA VIVA", "COOPERATIVA E.T.S.", "COOPERATIVA ACQUA VIVA", "SOCIETA COOPERATIVA E.T.S.", "SOCIETA COOPERATIVA ACQUA VIVA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE ACQUA VIVA".
La dimensione aziendale colloca Acqua Viva Società Cooperativa Sociale - E.t.s. nella categoria "piccola impresa" (tra 10 e 49 dipendenti). Il capitale sociale della società è di 2.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.