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Considerata l'attivita' mutualistica della societa', cosi' come definita all'articolo precedente, nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha come oggetto l'esercizio delle seguenti attivita': a) la gestione di ristoranti, bar, pasticcerie, gelaterie, pizzerie, tavole calde, gastronomie, nonche' degli annessi laboratori per la lavorazione dei prodotti di banco per la conservazione; b) la gestione di pubblici esercizi per la somministrazione al pubblico di bevande alcooliche, superalcooliche ed analcooliche; c) la gestione di punti vendita per la commercializzazione di beni, prodotti alimentari e non alimentari, biologici e/o ecologici anche eventualmente nel rispetto dei principi del commercio equo e solidale; d) l'organizzazione di corsi, iniziative, attivita' culturali ed educative rivolte a terzi anche minori; e) l'esercizio e la gestione di alberghi, pensioni, "residences", villaggi turistici e similari; f) la gestione di locali notturni, sale da ballo, discoteche, sale di ricevimento e similari; g) l'organizzazione e la partecipazione a manifestazioni, mercatini, meeting, convegni, assemblee nazionali ed internazionali e simili; h) l'organizzazione di iniziative intese a valorizzare e commercializzare le produzioni locali, specie quelle artigianali, nonche' quelle finalizzate alla conoscenza del patrimonio culturale, ambientale e artistico anche attraverso la gestione di punti informativi pubblici o privati; i) la gestione di coltivazioni ortofrutticole e/o florovivaistiche con svolgimento di ogni attivita' connessa alla coltivazione e conduzione del fondo, compresa la commercializzazione anche previa confezione e trasformazione dei prodotti ottenuti; l) la promozione e gestione di qualunque altra attivita' connessa ed affine con le precedenti. M) ogni altra iniziativa che sia complementare agli scopi perseguiti dalla societa'. Nello svolgimento della propria attivita' la cooperativa potra': - prestare consulenze a terzi; - collaborare con altri soggetti, pubblici e privati, imprese e associazioni, operare stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto di terzi soggetti sia privati che pubblici, anche partecipando a gare; - emettere strumenti finanziari ed assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato; - ricevere finanziamenti dai propri soci, nei modi e nei termini previsti dalle vigenti disposizioni di legge. Nel rispetto di tutti i limiti e divieti di cui alla vigente normativa di legge, con particolare riferimento ai d. Lgs. 385/93 e n. 58/98, modifiche ed integrazioni, in via non prevalente ed al solo scopo di perseguire la realizzazione dell'oggetto sociale, la cooperativa potra': - compiere tutte le attivita' nonche' gli atti ed operazioni, contrattuali e non, di natura immobiliare o mobiliare, commerciale o finanziaria, necessarie e/o utili; - concedere garanzie personali o reali, anche allo scopo di facilitare l'ottenimento del credito ai soci ed agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; - assumere partecipazioni in altre societa', imprese o consorzi, aventi scopi analoghi o connessi ai propri nel rispetto dei limiti previsti dall'art. 2361 del codice civile; - costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ai sensi della l. 31. 01. 92 n. 59 ed eventuali norme modificative ed integrative; - aderire ad un gruppo cooperativo paritetico ai sensi dell'art. 2545-septies codice civile; - compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali. La cooperativa si propone altresi' di stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, istituendo una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta dei prestiti, limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico e dell'oggetto sociale principale: il tutto a norma dell'art. 12 della l. N. 127/71 e successive modificazioni, con l'espressa esclusione della raccolta del risparmio tra il pubblico sotto ogni forma. In particolare, in conformita' alla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e in relazione all'articolo 11 del d. Lgs. Primo settembre 1993, n. 385, ed alle altre norme in materia, ai soci iscritti nel libro soci potra' essere richiesta la concessione di finanziamenti alla cooperativa, con obbligo di rimborso a carico di essa, secondo le modalita' ed i termini previsti nell'apposito regolamento interno, approvato dalla assemblea ordinaria della societa', che avra' valore di proposta contrattuale. In nessun caso potra' essere corrisposto un tasso d'interesse superiore alla misura prevista dalla normativa vigente relativa alla conservazione dei requisiti della mutualita'.
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