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La cooperativa non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all'integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione di servizi socio sanitari ed educativi ex art. 1, lett. A) della l. N. 381/91. La cooperativa si propone lo sviluppo e la diffusione dei princ?Pi della cooperazione e della mutualita' per assicurare migliori condizioni lavorative, economiche, professionali, sociali, culturali e di relazione dei soci e di tutti i cittadini che condividano il principio secondo cui le persone ed i loro bisogni devono essere poste sempre prima ed al di sopra delle cose e del profitto. La cooperativa intende realizzare i propri scopi sociali anche mediante il coinvolgimento delle risorse vive della comunita', dei volontari, dei fruitori dei servizi ed enti con finalita' di solidarieta' sociale, attuando in questo modo - grazie all'apporto dei soci lavoratori - l'autogestione responsabile dell'impresa. Nello svolgimento dell'attivita' produttiva la cooperativa impiega principalmente soci lavoratori retribuiti, dando occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. Ex l. N. 142/01 e successive modificazioni il socio di cooperativa stabilisce con la propria adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo un ulteriore rapporto di lavoro. A tal fine, in relazione alle concrete esigenze produttive, la cooperativa stipula con i soci lavoratori contratti di lavoro in forma subordinata od autonoma od in qualsiasi altra forma ivi compresi i rapporti di lavoro parasubordinato non occasionale. Nel rispetto del d. Lg. N. 112/17 la differenza retributiva dei lavoratori a libro paga non potra' essere superiore al rapporto uno ad otto da calcolarsi sulla base della retribuzione annua lorda. Lo scopo mutualistico e' infatti perseguito con il soddisfacimento dei bisogni espressi dai propri soci lavoratori, nell'a'mbito dell'oggetto sociale, attraverso la massima valorizzazione delle risorse economiche, di lavoro e professionali, che gli stessi soci possono rendere disponibili alla societa'. La cooperativa si propone altres?: 1) l'elevazione professionale dei soci; 2) la realizzazione delle pi? sviluppate forme di assistenza e mutualita'; 3) un'equa ripartizione fra i soci dei lavori e dei compensi relativi. Al fine della qualificazione di cooperativa a mutualita' prevalente, la cooperativa ex art. 2514 c. C. : a) non potra' distribuire dividendi in misura superiore all'interesse massimo dei buoni postali fruttiferi, aumentato di due punti e mezzo rispetto al capitale effettivamente versato; b) non potra' remunerare gli strumenti finanziari offerti in sottoscrizione ai soci cooperatori in misura superiore a due punti rispetto al limite massimo previsto per i dividendi; c) non potra' distribuire riserve tra i soci cooperatori; d) dovra' devolvere, in caso di scioglimento della cooperativa, l'intero patrimonio sociale, dedotto soltanto il capitale sociale ed i dividendi eventualmente maturati, ai fondi mutualistici per la promozione e lo sviluppo della cooperazione. La cooperativa potra' operare anche con i terzi. Scrupolosa attenzione anche in relazione alla l. N. 381/91 verra' data alle situazioni di chi si trova in stato di bisogno, handicap e/o emarginazione, con attivita' che saranno finalizzate alla qualificazione umana, morale, sociale, culturale, professionale, al recupero ed alla valorizzazione delle risorse e delle potenzialita' di queste persone. La societa' ha come obiettivo principale la promozione e la gestione di attivita' educative assistenziali destinate alle comunita' in genere e di qualsiasi attivita' rientrante nel settore sanitario, residenziale, alberghiero ed in particolare cliniche, centri diurni, case di cura e di riposo, residenze protette ivi compresi centri di assistenza per anziani autosufficienti e non, gli istituti geriatrici, gli istituti di riabilitazione fisiche, di ginnastica medica, gli istituti di assistenza e ricovero di soggetti colpiti da minorazioni sia fisiche che mentali, alberghi; a tal fine potra' gestire strutture o centri organizzati per l'assistenza residenziale di anziani e disabili, di altre strutture per l'assistenza sociale residenziale; la gestione di ostelli della giovent?, l'attivita' di affittacamere per brevi soggiorni di case, di appartamenti per vacanze, di residence, bed and breakfast, di alloggi per studenti e lavoratori con servizi ed accessori di tipo alberghiero, infermieristica, residenziale per anziani, la gestione di esercizi pubblici quali bar, ristoranti, mense aziendali e scolastiche, in genere di strutture di ristorazione collettiva volta al servizio interno e/o esterno relativo a strutture ricettive, l'organizzazione di servizi complementari e/o accessori alle attivita' sopra menzionate sia di carattere ricreativo, sociale, culturale, di svago, di intrattenimento che di accompagnamento, assistenza, organizzazione diretta ed indiretta di servizi di assistenza, ospedalieri e domiciliari, le consulenze ed attivita' di formazione relative alle materie sopra elencate. La societa' potra' svolgere comunque qualsiasi attivita' prevista dall'art. 1, lett. A) della l. N. 381/91. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopraelencate, sia per privati cittadini che per enti pubblici e privati, nazionali ed esteri, con trattative dirette o partecipando a gare, appalti, licitazioni, trattative, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria, procedere ad acquisto diretto, valorizzare e vendere attivita' e/o esercizi commerciali, intestarsi licenze amministrative e quanto altro necessario od utile alla realizzazione degli scopi sociali e comunque sia direttamente che indirettamente attinenti ai medesimi, nonche' fra l'altro per la sola indicazione esemplificativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in imprese specie se svolgono attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 3) concedere avalli cambiari, fideiussioni ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma per facilitare l'ottenimento del credito ai soci, agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di altre cooperative; 4) la societa', ai fini di realizzare i corsi di istruzione ed addestramento professionale, puo' dotarsi di tutte le autorizzazioni e strumenti che lo necessitino. L'oggetto sociale potra' essere realizzato anche mediante pubblici appalti. 5) la societa' potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari od utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale, ex l. N. 59/92 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. 6) la societa' puo' ricevere prestiti da soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di svolgimento di tale attivita' sono definite con apposito regolamento approvato con decisione dei soci. La societa' puo' aderire ad enti o federazioni per meglio sviluppare e tutelare la propria immagine. Nel caso di convenzione con altre cooperative o con enti, organismi o ditte, il consiglio di amministrazione puo' consentire ad un proprio socio la presenza o l'assunzione di cariche sociali anche in altra cooperativa, ente od organismo purche' cio' rivesta una chiara utilita' al fine di una migliore collaborazione nell'a'mbito della convenzione e del conseguimento dei rispettivi scopi sociali. Le attivita' di cui al presente oggetto sociale saranno svolte nel rispetto delle vigenti norme in materia di esercizio di professioni riservate o per il cui esercizio e' richiesta l'iscrizione in appositi albi od elenchi.
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