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Art. 3 la cooperativa sociale opera senza finalita' lucrative e persegue l interesse generale della comunita' alla promozione umana ed all integrazione sociale attraverso lo svolgimento di attivita' mirate all inserimento lavorativo delle persone svantaggiate (art. 1 legge 381 /1991 lettera b). La societa', al fine del perseguimento dei suoi scopi, puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. La cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o per conto terzi, camping, alberghi, locali e centri di svago, aziende agrituristiche nel rispetto delle prescrizioni normative vigenti in materia, bar, ristoranti, pizzerie, mense, centri di preparazione cottura e distribuzione pasti, servizi turistici e di ristorazione in genere; prestazione di attivita' di assistenza e di consulenza amministrativa ed imprenditoriale a soggetti privati. La societa' puo' svolgere ogni altra attivita' utile all inserimento lavorativo dei soci e, comunque, finalizzata al perseguimento degli scopi sociali. Il tutto nei limiti consentiti dalle leggi vigenti, previo l ottenimento di eventuali autorizzazioni, licenze, concessioni, iscrizioni in albi, o quant altro eventualmente necessario per lo svolgimento di tutte le citate attivita'. La societa' potra' compiere, nel rispetto delle norme vigenti, tutti gli atti e le operazioni necessari, utili o connessi per il raggiungimento dell oggetto sociale. Essa potra', tra l altro, sempre in via strumentale e non come attivita' prevalente, con esclusione dell esercizio nei confronti del pubblico, assumere finanziamenti e mutui; ricevere e prestare avalli, fidejussioni ed altre garanzie personali e reali, in favore di soci o di terzi, anche a titolo gratuito; assumere direttamente o indirettamente interessenze e partecipazioni in associazioni, enti, consorzi o altre societa' o imprese avente oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio. La societa' potro' costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o per il potenzaimento aziendale, ai sensi della legge n. 59/1992. Per il raggiungimento degli scopi indicati, la cooperativa si propone di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo e di integrare la propria attivita' con quella degli altri enti cooperativi, anche finanziandoli e favorendone lo sviluppo, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni frutto dell associazionismo cooperativo. Le regole di svolgimento dell attivita' mutualistica ed i relativi criteri, con specifico riferimento ai rapporti tra la societa' e i soci, potranno essere disciplinati in apposito regolamento da predisporre ed approvare ai sensi e per gli effetti di cui all art. 2521 c. C. Nella costituzione e nella esecuzione dei rapporti mutualistici, gli amministratori devono rispettare il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. La cooperativa potra' svolgere, con indirizzo mutualistico, qualunque altra attivita' connessa agli scopi sopra elencati, nonche' compiere tutti gli atti, le transazioni e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, e finanziaria, necessarie e utili per la realizzazione degli scopi e delle attivita' sociali. A tale scopo puo' richiedere contributi e finanziamenti a ogni livello istituzionale, comprese l u. E. , banche private e d affari; sottoscrivere accordi di programma, protocolli d intesa, promuovere e aderire a consorzi e fare quant altro al fine di raggiungere gli scopi prefissati. La cooperativa potra', inoltre, dare l adesione ad enti ed organismi economici o finanziari, diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo e a coordinare le attivita' previdenziali, assistenziali e mutualistiche. La cooperativa potra' aderire o realizzare un gruppo cooperativo paritetico a norma dell articolo 2545-septies c. C. La cooperativa potra' promuovere anche l autofinanziamento della societa' cooperativa stimolando lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci, raccogliendo prestiti fra essi esclusivamente ai fini del conseguimento dell oggetto sociale. La cooperativa potra' infine emettere strumenti finanziari privi di diritti di amministrazione da offrire ad investitori qualificati ai sensi dell articolo 2526 c. C. La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari, immobiliari, creditizie, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consorziate servizi tecnici-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte le attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne' disciplinano l esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema di imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni di investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' di intermediazione mobiliare; del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell art. 26 della legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 in tema di intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini ed albi professionali
Parole chiaveAd Maiora Società Cooperativa Sociale opera prevalentemente nel macrosettore Servizi alle famiglie, con specializzazione in Strutture ricettive extra-alberghiere. Secondo la classificazione ATECO, il codice 70.22.09 indica: Altre attività di consulenza imprenditoriale e altra consulenza amministrativo-gestionale e pianificazione aziendale.
Ad Maiora Società Cooperativa Sociale è anche conosciuta con i nomi: "AD MAIORA", "SOCIETA AD MAIORA", "COOPERATIVA AD MAIORA", "SOCIETA COOPERATIVA AD MAIORA" e "SOCIETA' COOPERATIVA SOCIALE AD MAIORA".
Ad Maiora Società Cooperativa Sociale rientra nella classificazione "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). La società ha un capitale sociale di 3.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2023.