Valuta la capacità di un soggetto di onorare gli impegni finanziari, aiutando a prevedere il rischio di inadempienza nei pagamenti.
Accedi a tutte le informazioni di A&D Multiservices Società Cooperativa, di altre 6 milioni di imprese e 13 milioni di contatti con i prodotti Cerved pensati per te!
La cooperativa persegue la funzione sociale, lo scopo e i principi mutualistici senza fini di speculazione privata previsti dall'art. 45 della costituzione. La cooperativa ha scopo mutualistico e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica prevalentemente a favore dei propri soci cooperatori in modo da far conseguire agli stessi occasioni di lavoro e una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Lo scopo che i soci lavoratori della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione informa associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma, nelle diverse tipologie previste dalla legge, ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. Le modalita' di svolgimento delle prestazioni lavorative dei soci sono disciplinate da un apposito regolamento ai sensi dell'art. 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142. La cooperativa ai sensi dell'art. 2511 del codice civile ha scopo mutualistico e, ai sensi dell'art. 2521, comma secondo, del codice civile, puo' svolgere la propria attivita' caratteristica anche con terzi non soci. Ai sensi dell'art. 2521 del codice civile i rapporti tra la societa' ed i soci sono disciplinati dal regolamento che determina i criteri e le regole inerenti allo svolgimento dell'attivita' mutualistica tra la societa' ed i soci. La cooperativa si avvale, nello svolgimento della propria attivita' prevalentemente delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori. La cooperativa, con riferimento ed in conformita' al proprio scopo mutualistico e agli interessi e ai requisiti dei propri soci cooperatori ha per oggetto sotto le limitazioni di legge le seguenti attivita': 1) lo svolgimento di ogni attivita' di servizi integrati nel campo del ciclo logistico nei confronti di imprese, di enti pubblici o di privati, quali: a) i servizi di pulizia e di manutenzione di edifici civili ed industriali, di aree verdi e giardini, ed ogni altra attivita' ecologica ed ambientale; b) l'autotrasporto di beni e merci per conto terzi e servizi di recapito in genere; le attivita' di trasporto potranno essere altresi' svolte con ogni tipo di mezzo e veicolo; le attivita' di trasporto delle merci comprendono la movimentazione, il loro carico, il facchinaggio, le attivita' di raccolta, di magazzino e tutte le attivita' ausiliarie rispetto quelle sin qui descritte; c) il trasloco, il montaggio e lo smontaggio dei mobili, arredamenti, impianti ed in genere di ogni struttura d'azienda o privati, ivi comprese tutte le altre fasi complementari; d) la gestione di tutte le attivita' di movimentazione, magazzinaggio, distribuzione dei beni e merci di ogni tipo, anche con l'ausilio di mezzi meccanici. Potranno, essere altresi', svolte tutte le attivita' preliminari e complementari quali la legatura o l'imballaggio di merci e prodotti, la pulizia dei magazzini, aree e piazzali; e) il recupero e la preparazione per il riciclaggio dei rifiuti solidi urbani, industriali e biomasse. La societa' potra', inoltre, svolgere tutte le attivita' varie, preliminari e complementari di quelle anzidette e in particolare potra' gestire: f) servizi di guardia, custodia, controllo, accessi e simili; g) servizio di recapito fiduciario e simili; h) servizio di cassa, biglietteria e guardaroba; i) servizi di vigilanza antincendio prestati da soggetti abilitati, in ottemperanza alla normativa vigente in materia e/o alle autorizzazioni previste; l) servizi di assistenza ad espositori ed organizzatori di manifestazioni fieristiche, assicurando la disponibilita' di personale per la diffusione di materiale illustrativo, per l'assistenza agli stands degli espositori, per le informazioni e notizie ai visitatori anche per mezzo di interpreti e traduttori; m) servizi di back-office e front-office, n) servizi di gestione mense e food beverage (bar, ristoranti, hotel, aziende, case di riposo e cosi via); o) servizi di disinfestazioni; p) acquisizione di rami d'azienda produttivi, commerciali ed amministrativi; q) oss (operatori/operatrici socio sanitari/e) r) servizi di edilizia generale; s) installazione e manutenzione di impianti idraulici, elettrici, termici e di condizionamento; t) servizi di real estate (gestione patrimoniale ed immobiliare); u) servizi di lavanderia; 2) la corsistica per la sicurezza aziendale in generale; 3) l'assunzione della gestione a livello imprenditoriale autonomo di fasi e cicli produttivi di imprese industriali, commerciali, di servizi, anche da parte di enti senza finalita' di lucro, quali associazioni, onlus, enti pubblici. Potra' in particolare, svolgere ogni attivita' complementare ai processi produttivi di qualsiasi industria manifatturiera, sia applicata ai prodotti grezzi, sia invece ai semilavorati, ai prodotti finiti, agli accessori, ai pezzi staccati. Nelle attivita' complementari anzidette sono comprese quelle relative a: a) l'assemblaggio, intendendosi le fasi del ciclo lavorativo in cui le varie parti costituenti una macchina, un apparecchio, un dispositivo, e cosi' via, vengono montate assieme; b) il fissaggio, cioe' l'insieme dei trattamenti di completamento e rifinitura ai quali viene sottoposto un prodotto industriale; c) il confezionamento, cioe' la sistemazione di merci o prodotti in contenitori, pacchi, involucri o altro, atti a garantire la conservazione, il trasporto la vendita; a solo titolo di esempio, la societa' potra' svolgere i lavori suddetti nel campo delle attivita' manifatturiere delle industrie alimentari e delle bevande, delle industrie tessili e dell'abbigliamento, delle industrie di articoli in gomma e plastica, delle industrie produttrici di articoli e beni in metallo. Per il conseguimento dell'oggetto sociale, la cooperativa potra' esercitare tutte le attivita' di interesse comune o utili per il raggiungimento degli scopi sociali, nelle forme e nei modi che si riveleranno di volta in volta piu' convenienti ed opportuni, e partecipare a gare di appalto di enti pubblici e privati. La cooperativa potra' stimolare lo spirito di previdenza e di risparmio dei soci istituendo una sezione di attivita' disciplinata da apposito regolamento per la raccolta di prestiti sociali limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, ai sensi dell'articolo 12 della legge n. 127 del 17 febbraio 1971, della legge 27 febbraio 1985 n. 49 e dell'articolo 10 della legge 31 gennaio 1992 n. 59. Detta sezione di attivita' verra' attivata con i limiti e le modalita' disposte dalla deliberazione del cicr in attuazione dell'articolo 11 del d. Lgs. 1 settembre 1993 n. 385 ed eventuali successive modifiche ed integrazioni. La societa' potra', in via secondaria, per il raggiungimento degli scopi sociali: - compiere tutte le operazioni industriali, commerciali, immobiliari, mobiliari e finanziarie, queste ultime in via non prevalente e non nei confronti del pubblico; - assumere partecipazioni, sempre in via non prevalente e non nei confronti del pubblico, in societa', enti di qualsivoglia natura e consorzi esistenti o da costituire, aventi scopi analoghi o comunque funzionali al raggiungimento del proprio oggetto sociale; - concedere, in via strettamente strumentale al conseguimento dell'oggetto sociale e senza carattere di professionalita', fidejussioni, avalli ed altre garanzie in genere, anche a favore di terzi - aderire a gruppi cooperativi paritetici ai sensi dell'art. 2545 septies c. C. . Il tutto nel rispetto delle disposizioni di legge ed in particolare della normativa in tema di intermediazione e di attivita' riservate agli iscritti a collegi, ordini e albi professionali. Nella costituzione e nell'esecuzione dei rapporti mutualistici, ai sensi dell'art. 2516 del codice civile, deve essere rispettato il principio di parita' di trattamento nei confronti dei soci. In funzione della qualita' e quantita' dei rapporti mutualistici la parita' di trattamento deve essere rispettata anche nella ripartizione dei ristorni.
Parole chiave