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La cooperativa ha lo scopo di perseguire l'interesse generale della comunita' alla promozione umana ed alla integrazione sociale dei cittadini attraverso la gestione dei servizi sociali orientati in via prioritaria, ma non esclusiva, alla risposta ai bisogni delle persone, come definito dalla legge 8 novembre 1991 n. 381 e successive modifiche ed integrazioni, attuando, in forma mutualistica e senza fini speculativi, l'autogestione dell'impresa che ne e' l'oggetto, dando continuita' di occupazione lavorativa ai soci alle migliori condizioni economiche, sociali e professionali. In relazione a quanto sopra la cooperativa fornisce alle persone anziane, autosufficienti o non autosufficienti, e in generale alla famiglia, un servizio completo di assistenza che si articola nelle seguenti prestazioni: - pulizia e riordino dell'abitazione; - igiene della persona; - lavaggio vestiario e biancheria; - disbrigo pratiche burocratiche, pagamento utenze, effettuazione di acquisti o di commissioni, trasporto fuori sede, accompagnamento con o senza mezzi propri; - assistenza continuativa (badanti) per persone non autosufficienti; - soccorso in casi di emergenza; - assistenza infermieristica; - attivita' di completamento del servizio di assistenza agli anziani. In secondo piano, come attivita' secondarie, la cooperativa svolge tutte le attivita' di servizi a imprese e alla persona. In particolare e solo a titolo indicativo la cooperativa persegue il proprio scopo sociale attraverso l'organizzazione, la gestione, la promozione ed il sostegno di: - residenze polifunzionali per anziani, case albergo, residenze protette, residenze sanitarie assistenziali, centri di accoglienza ed in genere strutture e servizi per soggetti anziani, disabili psicofisici e soggetti in situazioni di difficolta' e di disadattamento ed a rischio di emarginazione; - asili nido, scuole materne, scuole di istruzione primaria, giardini per l'infanzia, colonie e centri vacanza e centri per l'infanzia comunque denominati, attivita' ludiche e di animazione comunque finalizzate all'educazione e/o sorveglianza e tutela dei minori in genere e dei minori in situazione di disagio in particolare. Ed inoltre, sempre a titolo indicativo, la cooperativa persegue il proprio scopo anche attraverso la prestazione di altri servizi: - servizi educativi ed assistenziali per l'infanzia, quali babysitteraggio a domicilio, doposcuola, ripetizioni individuali ed in gruppo e trasporto protetto; - promozione di iniziative culturali, eventi, seminari, convegni, corsi di formazione su tematiche inerenti il proprio oggetto sociale, dibattiti, tavole rotonde, workshop, nonche' siti web e reti di lavoro e di scambio informativo. La cooperativa, per il conseguimento dello scopo sociale, potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni contrattuali di natura immobiliare, mobiliare, industriale e finanziaria necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e/o comunque direttamente o indirettamente attinenti ai medesimi nonche' tra l'altro e solo per indicazione esemplificativa e non limitativa: 1) assumere interessenze e partecipazioni, nelle forme consentite dalla legge, in imprese o in consorzi che svolgano attivita' analoghe o comunque accessorie all'attivita' sociale; 2) aderire e partecipare ad enti ed organismi economici, consortili e fideiussori diretti a consolidare e sviluppare gli approvvigionamenti ed il credito; 3) promuovere o partecipare a consorzi collettivi di garanzia fidi; 4) costituire fondi per lo sviluppo tecnologico o per la ristrutturazione o il potenziamento aziendale, nonche' adottare procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo o all'ammodernamento aziendale ai sensi della legge 1992 n. 59 e partecipare allo sviluppo e al finanziamento delle cooperative sociali; 5) istituire una sezione di attivita', disciplinata da apposito regolamento, per la raccolta di prestiti limitata ai soli soci ed effettuata esclusivamente ai fini del conseguimento dell'oggetto sociale, il tutto a norma e sotto l'osservanza dell'art. 12 della legge 1971 n. 127, dell'art. 13 del decreto del presidente della repubblica 1973 n. 601, dell'art. 11 del decreto legislativo 1993 n. 385 e di quanto disposto in materia dalla delibera c. I. C. R. Del 3 marzo 1994 e successive norme di attuazione ed applicative. A tal fine la cooperativa richiedera' le autorizzazioni necessarie e si avvarra' di tutte le provvidenze ed agevolazioni di legge.
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