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La cooperativa ha scopo mutualistico, e si propone quindi di svolgere la propria attivita' caratteristica in modo da far conseguire ai propri soci cooperatori occasioni di lavoro, ed una remunerazione dell'attivita' lavorativa prestata a migliori condizioni rispetto a quelle ottenibili sul mercato. Pertanto, lo scopo che i soci lavoratori intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e la prestazione della propria attivita' lavorativa a favore della cooperativa, continuita' di occupazione, con le migliori condizioni economiche, sociali e professionali. I rapporti mutualistici hanno pertanto ad oggetto la prestazione di attivita' lavorative da parte dei soci cooperatori nel settore corrispondente all'oggetto sociale della cooperativa, sulla base di previsioni del regolamento mutualistico, che definiscono l'organizzazione del lavoro dei soci. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci cooperatori instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro, in forma subordinata o autonoma o in qualsiasi altra forma, con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Per cio' stesso la cooperativa potra' aderire ad una associazione nazionale di categoria su delibera dell'organo amministrativo. Le adesioni agli organismi ed enti saranno deliberate dall'organo amministrativo o dall'assemblea ordinaria dei soci. La cooperativa puo' operare anche con terzi non soci. La cooperativa si propone di svolgere la propria attivita' caratteristica in prevalenza con i soci, ai sensi degli articoli 2512 e 2513 del codice civile. Piu' precisamente e salvo quanto indicato piu' nel dettaglio all'articolo 22 dello statuto, riguardo ai requisiti civilistici per il riconoscimento della mutualita' prevalente, si precisa altresi' che, la cooperativa si avvale prevalentemente, nello svolgimento della propria attivita', delle prestazioni lavorative dei soci cooperatori, in modo che il costo del lavoro dei soci medesimi sia superiore al cinquanta per cento del totale del costo del lavoro. Non si computa, ai fini del calcolo di prevalenza di cui all'art. 2513 del codice civile, il costo del lavoro delle unita' lavorative non socie assunte in forza di obbligo di legge o di contratto collettivo nazionale di lavoro o di convenzione con la pubblica amministrazione, ne' il costo del lavoro delle unita' lavorative che per espressa disposizione di legge non possono acquisire la qualita' di socio della cooperativa. Non si computa, altresi', il costo del lavoro delle unita' lavorative non socie di nazionalita' straniera, impiegate in attivita' svolte dalla cooperativa fuori dai confini della repubblica italiana. La societa' ha l'oggetto sociale di cui all'articolo 5 dello statuto di cui infra, e precisamente: "la societa' cooperativa ha per oggetto le seguenti attivita': - la progettazione, la produzione e la distribuzione di mobili in genere ed arredamenti o parti di essi, sia per la casa che per l'ufficio, in proprio e/o per contract; - la produzione, l'assemblaggio e la distribuzione di divani, divano-letti, letti, poltrone, poltrone relax, divani relax, reti e materassi, mobile componibili, camerette; - il commercio, sia all'ingrosso che al dettaglio, l'importazione e l'esportazione, anche on line e con modalita' elettroniche, per il tramite anche di rappresentanti agenti ed altri intermediari, dei detti prodotti; - la produzione e l'assemblaggio ed il montaggio di componenti di arredo per la casa, per uffici e strutture ricettive; - l'assemblaggio e la realizzazione di impiantistica elettrica, elettronica ed elettromeccanica; - la rappresentanza ed il commercio al dettaglio e all'ingrosso ed online di prodotti di abbigliamento, pelletteria, calzature, accessori, articoli di vestiario di qualsiasi tipo anche per lo sport e di qualunque tessuto, cuoio, pelle, prodotti sintetici e prodotti similari; - la fornitura di mezzi e servizi per attivita' ricettive ovvero l'organizzazione di congressi, eventi, sfilate di moda, manifestazioni gastronomiche, ricreative e culturali; il tutto in ambienti, spazi ed impianti di cui la societa' abbia anche temporaneamente la disponibilita'; - la produzione, commercializzazione e l'assemblaggio di tessuti e tendaggi da interno e da esterno; - la lavorazione, l'assemblaggio ed il montaggio di componenti metallici in genere, anche conto terzi. La societa' cooperative, in relazione a quanto sopra, potra' compiere, qualunque inerente e connessa operazione commerciale, mobiliare e immobiliare e finanziaria, in esse comprese la stipula di convenzioni in favore dei propri clienti, l'assunzione di mutui ipotecari e non e il rilascio di garanzie reali e non, quali fidejussioni, lettere di manleva e di garanzia e avalli e infine, eseguire senza restrizione alcuna tutte le operazioni che venissero ritenute utili a favorire il raggiungimento dell'oggetto sociale, il tutto in forma non prevalente rispetto all'oggetto principale e con esclusione di ogni attivita' nei confronti del pubblico. La societa' cooperativa potra' attingere finanziamenti a tassi agevolati e ordinari, nonche' a contributi in conto capitale e in conto esercizio sulla base della legislazione vigente e/o emananda regionale, nazionale e comunitaria. La societa' cooperativa inoltre potra' assumere partecipazioni, quote ed interessenze in altre societa' aventi scopi affini od analoghi al proprio. Qualora, per l'esercizio in concreto di dette attivita', dalle normative vigente sia previsto il rilascio di apposite autorizzazioni e/o licenze, la societa' si impegna ad ottenere, da parte dello stato e/o del enti competenti, in via preventiva, i necessari provvedimenti abilitativi e/o autorizzativi. Ove nella superiore elencazione fossero riscontrabili attivita' riservate per legge a soggetti muniti di necessari titoli professionali o autorizzati all'esercizio di specifiche attivita' in forza di particolari disposizioni di legge, la societa' cooperativa si impegna a demandare in ogni caso l'esecuzione a questi, i quali opereranno sotto la loro responsabilita'. ".
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