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La cooperativa si propone, con spirito mutualistico e senza fine speculativo, di offrire, tramite i propri soci, servizi di cui alla lett. B) dell'art. 1, della legge 8 novembre 1991, n. 381. "svolgimento di attivita' diverse, agricole, industriali, commerciali e/o di servizi, finalizzate all'inserimento lavorativo di persone svantaggiate nella misura prevista dal secondo comma dell'art. 4 l. 381/91 (30%). La cooperativa puo' svolgere ogni altra attivita' connessa all'oggetto sociale o comunque finalizzata al perseguimento degli scopi sociali, nonche' compiere tutte le operazioni commerciali, finanziarie, mobiliari e immobiliari, necessarie o utili per il raggiungimento degli scopi sociali. Per il raggiungimento degli scopi indicati la cooperativa e' inoltre impegnata ad integrare - in modo permanente o secondo le opportunita' contingenti la propria attivita' con quella di altri enti cooperativi, promuovendo ed aderendo a consorzi ed altre organizzazioni ispirate all'associazionismo cooperativo. La societa' puo' altresi' assumere interessenze e partecipazioni in societa' diverse dalle cooperative o imprese di qualunque natura aventi oggetto analogo, affine o connesso al proprio, rilasciare fideiussioni e altre garanzie in genere, anche reali. La societa' potra' svolgere per le societa' partecipate e consociate servizi tecnico-amministrativi e di coordinamento, servizi promozionali e di marketing e attivita' per la soluzione dei problemi nelle aree finanziarie, effettuare versamenti fatti sotto qualsiasi forma quali versamenti in conto futuri aumenti di capitale, in conto capitale, senza diritto alla restituzione delle somme versate, e/o a copertura delle perdite e finanziamenti nel rispetto della normativa prevista per la trasparenza bancaria in materia. Tutte tali attivita' debbono essere svolte nei limiti e nel rispetto delle norme che ne disciplinano l'esercizio; in particolare, le attivita' di natura finanziaria debbono essere svolte in ossequio al disposto delle leggi in materia e, in specie: della legge 23 novembre 1939 n. 1966, sulla disciplina delle societa' fiduciarie e di revisione; della legge 7 giugno 1974 n. 216, in tema di circolazione di valori mobiliari e di sollecitazione al pubblico risparmio, della legge 5 agosto 1981 n. 416, in tema d'imprese editoriali; della legge 23 marzo 1983 n. 77, in tema di fondi comuni d'investimento mobiliare; della legge 10 ottobre 1990 n. 287, in tema di tutela della concorrenza e del mercato; della legge 2 gennaio 1991 n. 1, in tema di attivita' d'intermediazione mobiliare; del d. Lgs 1 settembre 1993 n. 385, in materia di attivita' bancaria e finanziaria; dell'art. 26 legge 7 marzo 1996 n. 108 in tema di mediazione e consulenza nella concessione di finanziamenti; del d. Lgs 24 febbraio 1998, n. 58 in materia d'intermediazione finanziaria; nonche' nel rispetto della normativa in tema di attivita' riservate ad iscritti a collegi, ordini o albi professionali. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche nei confronti di terzi non soci.
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