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La societa' ha per oggetto principale e prevalente la prestazione professionale nei confronti del pubblico, ai sensi dell'art. 18-ter del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58 ("testo unico della finanza"), del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui all'art. 1, commi 5 lett. F) e 5-septies del decreto medesimo, senza detenzione di somme di denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti ed in conformita' alle norme previste dal medesimo testo unico della finanza e dai suoi regolamenti attuativi. La societa' ha altresi' per oggetto la prestazione nei confronti di privati, imprese, enti ed istituzioni delle seguenti ulteriori attivita', quando la loro prestazione non possa in concreto condizionare l'indipendenza di giudizio della societa' stessa nella prestazione del servizio di consulenza in materia di investimenti di cui al precedente comma o comunque porsi in grave contrasto con il suo ordinato svolgimento: a) ricerca in materia di investimenti, analisi finanziaria ed altre forme di raccomandazione generale erga omnes o comunque non personalizzata riguardante operazioni su strumenti finanziari; pianificazione patrimoniale, previdenziale e successoria; consulenza tecnica in materia finanziaria a supporto del contenzioso giudiziale e stragiudiziale; b) attivita' di formazione, convegnistica e divulgativa in materia economico-finanziaria ed in materia di strumenti, funzionamento e regolamentazione del mercato mobiliare; c) sviluppo, predisposizione e gestione di programmi e servizi informatici o di elaborazione dati; d) attivita' editoriale in materia finanziaria, con esclusione della pubblicazione di quotidiani; e) servizi di supporto operativo e metodologico per la definizione e la gestione di progetti e/o processi aziendali ed amministrativi di imprese ed istituzioni clienti quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di project management, servizi di compliance normativa, servizi di back-office e data entry; f) consulenza alle imprese in materia di struttura finanziaria, industriale, in materia di concentrazione e acquisti di imprese ed altri servizi di consulenza aziendale diretti a curare, potenziare e tutelare lo sviluppo e l'organizzazione d'impresa quali, a mero titolo esemplificativo e non esaustivo: servizi di consulenza ed assistenza in materia di pianificazione e controllo di gestione, pianificazione e ottimizzazione finanziaria, accesso al credito e agli strumenti di finanza agevolata, valutazioni di finanziabilita' dei progetti aziendali e assistenza nella gestione dei rapporti bancari, analisi di mercato e benchmarking, costruzione e redazione di business plan, ristrutturazione aziendale e costruzione di piani di risanamento, progetti di fusione, vendita ed acquisizione, valutazioni d'azienda e dell'andamento aziendale, decisioni d'investimento e finanza d'impresa. La societa' potra' porre in essere qualsiasi ulteriore attivita' affine, connessa o strumentale al raggiungimento dell'oggetto sociale compiendo tutte le operazioni commerciali, industriali, mobiliari, immobiliari e finanziarie, compresa l'assunzione di partecipazioni in altre imprese entro i limiti previsti dall'art. 2361 c. C. , utili od opportune a tale scopo. L'assunzione di partecipazioni comportanti una responsabilita' illimitata dovra' in ogni caso essere deliberata dall'assemblea dei soci. Fatta eccezione per la prestazione della consulenza in materia di investimenti di cui al precedente comma 1, restano tassativamente esclusi dall'oggetto sociale, e la societa' si asterra' da ogni loro esercizio anche in forma indiretta, gli altri servizi d'investimento di cui all'art. 1, comma 5, del d. Lgs. 24 febbraio 1998, n. 58, riservati ai soggetti abilitati ai sensi dell'art. 18 del medesimo decreto, nonche' le attivita' di raccolta del risparmio, di concessione di finanziamenti e le altre attivita' per legge riservate alle banche e agli altri intermediari finanziari di cui all'art. 106 del d. Lgs 385/1993 (testo unico delle leggi in materia bancaria e creditizia). Restano altresi' tassativamente escluse dall'oggetto sociale, e la societa' si inibisce ad ogni loro esercizio, tutte le attivita' che risultino per espressa disposizione di legge riservate a soggetti iscritti in albi professionali. Qualora nell'ambito del complessivo servizio prestato dalla societa' o del risultato richiestole risultassero funzionalmente necessarie od opportune prestazioni inderogabilmente riservate a professionisti iscritti in appositi albi professionali, tali attivita' potranno essere dalla societa' affidate a professionisti abilitati regolarmente incaricati i quali opereranno sotto la propria diretta responsabilita' professionale. 3. 5 nelle more della concreta attivazione ai sensi dell'art. 1, comma 37, della legge 28 dicembre 2015 n. 208, delle sezioni riservate ai consulenti finanziari autonomi e alle societa' di consulenza finanziaria dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del testo unico della finanza, la societa' presta il servizio di consulenza in materia di investimenti senza detenere denaro o strumenti finanziari di pertinenza dei clienti ai sensi dell'art. 19, comma 14, del d. Lgs 17 settembre 2007, n. 164 e successive modifiche ed integrazioni, avvalendosi per lo svolgimento del servizio stesso nei confronti della clientela, esclusivamente di persone fisiche, siano esse esponenti aziendali, soci, collaboratori o ausiliari, in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza stabiliti ai sensi dell'art. 18-bis del testo unico della finanza dal decreto del ministro dell'economia e delle finanze 24 dicembre 2008 n. 206. 3. 6 una volta che risulteranno concretamente attivate le citate sezioni dell'albo, la societa' richiedera' e curera' senza indugio la propria iscrizione alla sezione dedicata alle societa' di consulenza finanziaria secondo le previsioni del titolo iii del regolamento di attuazione degli articoli 18-bis e 18-ter del d. Lgs. N. 58/1998 in materia di consulenti finanziari adottato dalla consob con delibera n. 17130 del 12 gennaio 2010 e successive modifiche e integrazioni, e, per lo svolgimento nei confronti della clientela del servizio di consulenza in materia di investimenti, si avvarra' sempre ed esclusivamente di persone fisiche in possesso dei requisiti di professionalita', onorabilita' ed indipendenza stabiliti ai sensi dell'art. 18-bis del testo unico della finanza regolarmente iscritte alla sezione dei consulenti finanziari autonomi dell'albo unico dei consulenti finanziari di cui all'art. 31, comma 4, del testo unico della finanza.
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