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Art. 3 (scopo mutualistico) la cooperativa, conformemente alla legge 381/91, non ha scopo di lucro; suo fine e' il perseguimento dell'interesse generale della comunita' alla promozione umana e all'integrazione sociale dei cittadini ai sensi dell'articolo 1 lett. A) della legge 381/91. La cooperativa, inoltre, e' retta e disciplinata secondo il principio della mutualita' senza fini di speculazione privata ed ha anche per scopo quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata, continuita' di occupazione lavorativa e le migliori condizioni economiche, sociali e professionali per i soci lavoratori. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi. Art. 4 - oggetto sociale la societa', ai sensi del d. Lgs. 112/2017, ha quale scopo l'esercizio in via stabile e principale di un'attivita' d'impresa di interesse generale, senza scopo di lucro e per finalita' civiche, solidaristiche e di utilita' sociale. La societa', conformemente a quanto previsto dall'art. 2 del d. Lgs. 112/2017, potra' svolgere le seguenti attivita': a) servizi per adulti, anziani e persone con disabilita' quali centri diurni, servizi di supporto domiciliare, centri per la famiglia, servizi di supporto agli anziani, nonche' attivita' ricreative rivolte a questa utenza; b) servizi di assistenza domiciliare in genere e infermieristica, in convenzione e non. Potra' altresi' svolgere ogni altra attivita' sociale, assistenziale, socio-sanitaria e sanitaria finalizzata al perseguimento dello scopo sociale. In collegamento funzionale con le attivita' di cui sopra, per il raggiungimento del proprio scopo mutualistico la cooperativa ha come oggetto quello di gestire stabilmente o temporaneamente, in proprio o con terzi le suddette attivita' finalizzate all'inserimento lavorativo. Per il perseguimento di predette finalita' la cooperativa potra' stipulare convenzioni con aziende enti e professionisti, miranti ad ottenere prodotti, articoli e servizi destinati all'infanzia ed alle loro famiglie in forma agevolata e continuativa. Potra' inoltre aprire delle filiali che consentano di perseguire le medesime finalita'. La cooperativa potra' svolgere qualunque altra attivita' connessa ed affine a quelle sopra elencate, nonche' compiere tutti gli atti e concludere tutte le operazioni di natura immobiliare e mobiliare necessarie od utili alla realizzazione degli scopi sociali e, comunque sia, indirettamente che direttamente attinenti ai medesimi, nonche', tra l'altro, a solo titolo esemplificativo: 1) concorrere ad aste pubbliche e private ed a licitazioni private ed altre; 2) istituire e gestire cantieri, stabilimenti, officine, impianti e magazzini necessari per l'espletamento delle attivita' sociali; 3) assumere interessenze e partecipazioni, sotto qualsiasi forma, in societa' di capitali comunque costituite, specie se svolgono attivita' analoghe e comunque accessorie all'attivita' sociale, cio' con tassativa esclusione di qualsiasi attivita' di collocamento; 4) dare adesioni e partecipazioni ad enti ed organismi economici, consortili e fidejussori diretti a consolidare e sviluppare il movimento cooperativo ed agevolarne gli scambi, gli approvvigionamenti ed il credito; 5) concedere avalli cambiari, fidejussori ed ogni qualsiasi altra garanzia sotto qualsivoglia forma agli enti cui la cooperativa aderisce, nonche' a favore di terzi, nel tassativo rispetto dei limiti previsti dalle leggi vigenti; 6) favorire e sviluppare iniziative sociali, mutualistiche, previdenziali, assistenziali, culturali e ricreative sia con creazione di apposite sezioni, sia con partecipazione ad organismi ed enti idonei. Per agevolare il conseguimento dello scopo sociale e quindi la realizzazione dell'oggetto sociale la cooperativa potra' provvedere alla costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico o la ristrutturazione o il potenziamento aziendale. La cooperativa potra' istituire l'autofinanziamento con raccolte di risparmi esclusivamente tra i soci e solo al fine del raggiungimento degli scopi societari. Detti autofinanziamenti dovranno essere regolamentati da apposito regolamento predisposto dal consiglio di amministrazione ed approvato dall'assemblea.
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