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La cooperativa e' retta e disciplinata dai principi della mutualita' senza fini di lucro e di speculazione privata. Lo scopo che i soci della cooperativa intendono perseguire e' quello di ottenere, tramite la gestione in forma associata e con la prestazione della propria attivita' lavorativa, continuita' di occupazione e le migliori condizioni economiche, sociali, professionali dei soci. Ai fini del raggiungimento degli scopi sociali e mutualistici, i soci instaurano con la cooperativa un ulteriore rapporto di lavoro nelle diverse tipologie previste dalla legge ovvero in qualsiasi altra forma consenta la legislazione italiana. I criteri e le regole inerenti alla disciplina dei rapporti mutualistici tra la cooperativa e i soci sono disciplinati da un apposito regolamento approvato ai sensi dell'articolo 6 della legge 3 aprile 2001, n. 142 e predisposto, nel rispetto del principio di parita' di trattamento di cui all'art. 2516 c. C. , dagli amministratori e approvato dall'assemblea dei soci stessi con le maggioranze previste per l'assemblea straordinaria. I soci concorrono alla gestione dell'impresa, partecipando alla formazione degli organi sociali e alla definizione della struttura di direzione e conduzione dell'impresa; partecipando alla elaborazione di programmi di sviluppo e alle decisioni concernenti le scelte strategiche, nonche' alla realizzazione dei processi produttivi della cooperativa; contribuiscono alla formazione del capitale sociale e partecipano al rischio d'impresa, ai risultati economici e alle decisioni sulla loro destinazione; mettono a disposizione le proprie capacita' professionali anche in relazione al tipo e allo stato dell'attivita' svolta, nonche' alla quantita' delle prestazioni di lavoro disponibili per la cooperativa stessa. La cooperativa puo' svolgere la propria attivita' anche con terzi non soci. La tutela dei soci che prestano la loro attivita' lavorativa in favore della cooperativa in forza del vincolo sociale e' esercitata dalla cooperativa e dalle associazioni di rappresentanza nell'ambito delle leggi in materia, dello statuto sociale e dei regolamenti interni. La cooperativa si propone altresi' di partecipare al rafforzamento del movimento cooperativo unitario italiano ed europeo e piu' in generale alla diffusione del movimento cooperativo e mutualistico. Ai fini del conseguimento dello scopo mutualistico di cui sopra, i soci instaurano con la cooperativa, all'atto della loro adesione o successivamente all'instaurazione del rapporto associativo, un ulteriore rapporto di lavoro con cui contribuiscono comunque al raggiungimento degli scopi sociali. Considerata l'attivita' mutualistica della societa' nonche' i requisiti e gli interessi dei soci come piu' oltre determinati, la cooperativa ha per oggetto l'esercizio, in forma d'impresa, delle seguenti attivita': a) reperire i lavori di edilizia in genere, compresi quelli relativi alle opere idrauliche, termoigieniche, sanitarie, elettriche, di movimento terra ed escavazioni in genere, di carpenteria e serramenti da distribuire tra le aziende associate e/o realizzare direttamente come cooperativa consortile; b) fornire servizi per migliorare le condizioni di approvvigionamento, dei materiali, dei beni strumentali, progettazione ed assistenza tecnica; c) mettere in atto la formazione ed informazione sui mercati di sbocco delle costruzioni, dell'impiantistica civile ed industriale di qualsiasi tipo e contribuire al miglioramento delle condizioni economiche, morali, materiali, culturali degli associati. Per meglio ottenere il conseguimento degli scopi di cui sopra, la cooperativa consortile puo' provvedere a: a) acquistare e prendere in affitto aree e fabbricati, macchinari, automezzi, apparecchiature e strumenti di lavoro da utilizzare in comune o affittare ai singoli soci e svolgere corsi di formazione professionale; b) provvedere all'acquisto e alla distribuzione di materiali provvedendo anche alla istituzione ed alla gestione dei magazzini che eventualmente si rendessero necessari per i soci; c) concorrere agli appalti indetti dallo stato, dagli enti pubblici e privati per la costruzione e la manutenzione di acquedotti, strade, di impianti idraulici, di riscaldamento, di condizionamento, per la depurazione delle acque ed altri lavori collegati a tutto il settore edilizio privato e pubblico; d) assumere agenzie e rappresentanze, anche con deposito dei prodotti ed opere occorrenti alle aziende consorziate; e) provvedere, anche mediante l'istituzione di uno speciale ufficio tecnico, allo studio ed alla compilazione dei progetti e dei preventivi dei lavori, alla direzione degli stessi per conto ed in collaborazione con le aziende associate; f) procedere all'eventuale acquisto di immobili da ristrutturare da parte dei soci e/o della cooperativa consortile e rivendere gli stessi. La costruzione dei fabbricati in proprio nonche' la compravendita di fabbricati ed aree; h) aderire ad altri consorzi di secondo grado per il coordinamento della produzione e degli scambi per acquisti in comune ai sensi dell'art. 2602 e seguenti del c. C. . In relazione all'oggetto sociale, la societa' potra', inoltre, compiere qualunque operazione commerciale, finanziaria (avente carattere secondario e strettamente strumentale all'oggetto sociale e comunque non svolta nei confronti del pubblico), industriale, mobiliare e immobiliare e compiere senza restrizione alcuna tutto quanto utile o necessario a favorire il raggiungimento dell'oggetto medesimo. Potra' inoltre assumere partecipazioni ed interessenze in altre societa' o imprese aventi oggetto analogo ed affine o comunque connesso al proprio sia direttamente che indirettamente, nei limiti di cui all'art. 2361 c. C. E comunque non ai fini di collocamento. Sono espressamente escluse dall'oggetto sociale le attivita' di cui alla legge 1/1991, alla legge 197/1991 ed al decreto legislativo 385/1993. La cooperativa potra' compiere tutti gli atti e negozi giuridici necessari o utili alla realizzazione degli scopi sociali, ivi compresa la costituzione di fondi per lo sviluppo tecnologico e per la ristrutturazione o per il potenziamento aziendale e l'adozione di procedure di programmazione pluriennale finalizzate allo sviluppo e all'ammodernamento aziendale, ai sensi della legge 31. 1. 1992, n. 549 ed eventuali norme modificative ed integrative; potra', inoltre, assumere partecipazioni in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento sul mercato. La cooperativa puo' ricevere prestiti dai soci, finalizzati al raggiungimento dell'oggetto sociale, secondo i criteri ed i limiti fissati dalla legge e dai regolamenti. Le modalita' di scioglimento di tale attivita' sono definiti con apposito regolamento approvato dall'assemblea dei soci. Il tutto nei limiti consentiti dalle normative vigenti.
Parole chiaveLa classificazione ATECO 41.00.00 identifica l'attività: Costruzione di edifici residenziali e non residenziali.
La dimensione aziendale colloca Adriatica Color Società Cooperativa Consortile nella categoria "microimpresa" (meno di 10 dipendenti). L'ammontare del capitale sociale è 1.0 K €. I dati economici più recenti si riferiscono all'anno 2024.