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La societa', senza fini di lucro, ha scopo esclusivamente consortile. Essa realizza l'organizzazione comune istituita, in conformita' al dettato dell'art. 2602 cod. Civ. , per la disciplina e lo svolgimento di una fase della piu' generale attivita' imprenditoriale delle societa' consorziate ed allo scopo di consentire un vantaggio comune per le societa' consorziate stesse mediante una piu' efficace integrazione dei rispettivi processi e delle sinergie commerciali, nonche' tramite l'ottimizzazione delle rispettive capacita' tecniche, operative, amministrative, gestionali e finanziarie. La societa' consortile ha per oggetto l'esecuzione dei lavori di progettazione, costruzione, ristrutturazione, recupero, manutenzione e demolizione di fabbricati e infrastrutture di ogni tipo, e realizzazione di infrastrutture e lavori di restauro e di edilizia in generale, nell'ambito dei lavori acquisiti congiuntamente dalle societa' consorziate. La societa' consortile ha pertanto come scopo la disciplina e lo svolgimento totale o parziale dei lavori sopra specificati, in modo tale da conseguire, per il tramite dell'ottimizzazione delle capacita' tecniche operative, amministrative, gestionali e finanziarie dei singoli soci consorziati, la compiuta attuazione delle obbligazioni provenienti dagli affidamenti e dall'esecuzione dell'appalto. Alla societa', dunque, e' demandato il compito di provvedere all'esecuzione totale o parziale dei lavori descritti in precedenza, ponendo in essere a tal fine, tutti i necessari od anche solo opportuni rapporti giuridici con i terzi fornitori di beni e prestatori di servizi nonche' con istituti di credito. Le attivita' produttive e di prestazioni di servizi di cui all'oggetto sociale che precede, potranno essere svolte direttamente dalla societa' ovvero commissionando e/o appaltando o subappaltando in tutto e/o solo in parte i relativi lavori ai soci consorziati e/o anche ad imprese terze o terzi in genere. La societa' potra' assumere, direttamente o indirettamente, partecipazioni o interessenze in altre imprese a scopo di stabile investimento e non di collocamento, a condizione che la misura e l'oggetto della partecipazione non modifichino sostanzialmente l'oggetto determinato dallo statuto. La societa' potra' altresi' porre in essere qualsiasi operazione commerciale, industriale, mobiliare, immobiliare e finanziaria ritenuta necessaria o utile dagli amministratori, purche' accessoria e strumentale rispetto al conseguimento dell'oggetto sociale, ivi comprese la prestazione di avalli, fideiussioni ed ogni garanzia anche reale. Sono comunque escluse tutte le attivita' finanziarie nei confronti del pubblico e le attivita' riservate per legge.
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